Discarico crediti e diligenza del concessionario nella riscossione (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 163 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il concessionario della riscossione dei crediti degli enti locali ha diritto al discarico delle quote risultate inesigibili solo se prova di aver adempiuto con diligenza ai propri obblighi. La diligenza va valutata in concreto: un’attività di riscossione disordinata, episodica, frazionata in atti meramente ripetitivi e caratterizzata da lunghe pause non integra il presupposto del discarico. Il diniego opposto dall’ente creditore è legittimo, ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999, quando il concessionario non dimostra di aver compiuto tempestivi atti interruttivi della prescrizione e la perdita del credito sia a lui imputabile. Il giudizio contabile non è però azione demolitoria dell’atto: il giudice valuta i vizi amministrativi solo se incidono sul diritto al rimborso. Ne segue che il diniego va escluso per le partite già riscosse medio tempore, con conseguente rideterminazione della somma dovuta nella misura di un terzo dell’importo iscritto a ruolo.
Il Fatto
Il Comune di Teramo avvia una verifica su 142 partite di crediti affidati a una società concessionaria della riscossione, contestando la mancata e protratta riscossione delle somme iscritte a ruolo. Non ritenendo fondate le risposte dell’agente, l’ente adotta altrettanti provvedimenti di diniego del discarico.
La società impugna i provvedimenti dinanzi alla Sezione giurisdizionale, contestando vizi procedimentali e, nel merito, l’insussistenza del potere di controllo dell’ente. Seguono un rinvio alla Corte costituzionale, la sospensione dei giudizi e la loro riassunzione dopo due pronunce del giudice delle leggi. Il giudizio all’esame riguarda una singola partita, relativa a crediti per sanzioni e oneri iscritti a ruolo per le annualità 2003, 2009 e 2013.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama integralmente una propria precedente decisione con cui sono state risolte le questioni preliminari. Il giudizio promosso ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), cod. giust. cont. non è un’azione di annullamento dell’atto amministrativo, ma riguarda la fondatezza del diritto dell’ente a ottenere dal concessionario il pagamento delle quote inesigibili ex art. 20, d.lgs. n. 112/1999. I vizi dell’attività amministrativa rilevano solo se si riverberano sul diritto al rimborso.
La Corte costituzionale ha chiarito che nei rapporti in esame si applica la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999, non le norme derogatorie invocate dalla ricorrente. Tuttavia, in applicazione del principio del ragionevole affidamento, la società non può essere dichiarata inadempiente per il solo ritardo nella comunicazione di inesigibilità: occorre verificare i presupposti sostanziali del discarico.
Il Collegio esamina la condotta concreta. Le verifiche patrimoniali risultano effettuate a notevole distanza dalla notifica delle cartelle; gli atti di esecuzione coattiva non sono tempestivi e non hanno prodotto alcun recupero. Nell’arco di oltre un decennio l’attività si è limitata alla notifica di ingiunzioni e avvisi di intimazione, con lunghe pause e atti meramente ripetitivi. Manca la prova di un tempestivo atto interruttivo della prescrizione, con conseguente perdita dei crediti dell’ente.
L’art. 4, d.l. n. 119/2018 e l’art. 4, d.l. n. 41/2021 non modificano l’esito: alla data della rottamazione la possibilità di un esito positivo era già gravemente pregiudicata dall’inidoneità delle azioni compiute. Sussistono dunque i presupposti del diniego ex art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999.
Sul quantum, il Collegio applica l’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 112/1999: la definizione agevolata a un ottavo è riservata al pagamento entro novanta giorni, mentre in caso di rigetto del ricorso la somma dovuta è pari a un terzo dell’importo iscritto a ruolo. Il ricorso è accolto in parte, con esclusione del diniego per le partite già riscosse o azzerate.
Nota della Redazione
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