Prescrizione quinquennale sulle differenze della pensione privilegiata tabellare di reversibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 104 del 30.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancata opzione, da parte degli aventi causa, per il trattamento ordinario di reversibilità previsto dall’art. 92 d.P.R. n. 1092/1973, impone la liquidazione d’ufficio della pensione privilegiata tabellare di reversibilità secondo le modalità stabilite per le pensioni di guerra. Da ciò non deriva però l’imprescrittibilità delle differenze arretrate: le rate di pensione dovute dallo Stato, di qualsiasi natura, si prescrivono in cinque anni ai sensi dell’art. 2 r.d.l. n. 295/1939, come modificato dalla legge n. 428/1985. Il termine decorre dal giorno di scadenza della rata anche quando il diritto sorga direttamente dalla legge e l’amministrazione debba provvedere d’ufficio alla liquidazione e al pagamento. L’obbligo di liquidazione officiosa non esclude, dunque, l’operatività della prescrizione quinquennale.

Il Fatto

La ricorrente, vedova di un titolare di pensione privilegiata tabellare di prima categoria, è titolare dal decesso del coniuge di analoga pensione di reversibilità. Il trattamento le è stato corrisposto per i primi tre anni nella misura piena della pensione diretta del dante causa, cioè nel c.d. trattamento speciale ex art. 93, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973. Scaduto il triennio, la Ragioneria territoriale dello Stato ha riconosciuto il trattamento tabellare di reversibilità di cui alla tabella G, ma ha liquidato gli arretrati solo entro il quinquennio antecedente l’istanza presentata il 10.4.2024.

La ricorrente ha chiesto il riconoscimento degli arretrati dalla scadenza del trattamento speciale, sostenendo che la prestazione andava liquidata d’ufficio e che non aveva mai esercitato alcuna opzione. La Ragioneria ha resistito, invocando la necessità di una manifestazione di volontà e, in ogni caso, la prescrizione quinquennale.

La Motivazione della Corte

Il Giudice unico accoglie anzitutto la tesi interpretativa della ricorrente. La formula dell’art. 92 d.P.R. n. 1092/1973, che riconosce agli aventi causa la “facoltà di optare” per il trattamento ordinario di reversibilità, implica che in assenza di opzione il trattamento privilegiato tabellare debba essere liquidato d’ufficio secondo le modalità delle pensioni di guerra. Il collegio aderisce al più recente orientamento di questa Corte (Sez. giur. Veneto, sent. n. 289/2022), ritenendo non condivisibile la lettura della Ragioneria, che dell’opzione faceva un presupposto necessario per l’attribuzione del regime tabellare.

Tale accertamento non basta però a riconoscere gli arretrati richiesti. L’art. 2 r.d.l. n. 295/1939, come modificato dall’art. 2 legge n. 428/1985, assoggetta alla prescrizione quinquennale le rate di stipendio, di assegni equivalenti e di pensione dovute dallo Stato, comprese le rate e le differenze arretrate. La giurisprudenza contabile consolidata (C. conti, Sez. II Centr. App., sent. n. 2/2019) applica il termine indistintamente a tutte le pensioni, tanto di natura retributiva quanto di natura risarcitoria o indennitaria, incluse le pensioni di guerra e quelle privilegiate tabellari.

Il giudice affronta poi l’argomento centrale della difesa attorea, secondo cui l’obbligo di provvedere d’ufficio escluderebbe la prescrizione. Il comma 4 del medesimo art. 2 stabilisce che la prescrizione decorre dal giorno di scadenza della rata o assegno quando il diritto sorga direttamente da disposizione di legge o di regolamento, anche se l’Amministrazione debba provvedere d’ufficio alla liquidazione e al pagamento. La norma recide, dunque, ogni nesso tra natura officiosa del procedimento e decorrenza del termine.

Ne segue che la Ragioneria ha correttamente liquidato gli arretrati nei limiti del quinquennio decorrente dall’istanza del 10.4.2024. Il ricorso è rigettato. Nulla per le spese, poiché la parte resistente si è costituita con memoria a firma di un proprio dirigente: in tal caso spetta solo il rimborso delle spese concretamente affrontate per la difesa, da indicare in apposita nota, non prodotta nel caso di specie (Corte di cassazione n. 2872 del 09/02/2007; Corte dei conti, Sez. giur. Emilia-Romagna, sent. 97/2024). Il giudice dispone infine l’anonimizzazione ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

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