Tardività della citazione contabile e insussistenza della responsabilità del ginecologo (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 30 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti, qualora l’invito a dedurre sia stato emesso contestualmente nei confronti di una pluralità di soggetti, il termine di cui all’art. 67, comma 5, c.g.c. decorre dal perfezionamento della notificazione per l’ultimo invitato; in tutti gli altri casi decorre autonomamente per ciascun invitato. L’invito integrativo, notificato successivamente a un ulteriore presunto responsabile, non è contestuale e non sposta il dies a quo già maturato per gli altri destinatari. Ne deriva l’inammissibilità della citazione depositata oltre il termine, per tardività. Quanto al merito, in caso di danno erariale da responsabilità medica, la transazione intervenuta tra l’amministrazione e i danneggiati costituisce solo elemento sintomatico del pregiudizio, dovendo il giudice contabile accertare autonomamente il nesso eziologico e la colpa grave del sanitario. Al ginecologo che, primo operatore, esegue il taglio cesareo, non sono esigibili, nel tempo dell’intervento, la diagnosi e la stabilizzazione della neonata, affidatasi a ostetrica e neonatologo.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio tre medici ginecologi per il danno erariale di € 100.000,00, corrispondente alla franchigia posta a carico dell’azienda sanitaria in forza di un accordo transattivo concluso con i genitori di una neonata. La vicenda riguarda una gestante assistita in via ambulatoriale e poi ricoverata più volte; il parto era avvenuto con taglio cesareo e la neonata, trasferita in un’altra struttura, aveva riportato gravi esiti neurologici. La Procura ha contestato la mancata prevenzione del rischio di parto prematuro e la mancata tempestiva diagnosi e terapia del distress respiratorio, ripartendo il danno al 40% a due sanitari e al 20% alla ginecologa primo operatore.
I convenuti si sono costituiti eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità della citazione per tardività del deposito e l’inopponibilità della transazione, nonché l’insussistenza di ogni profilo di responsabilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di nullità della notificazione, eseguita al domicilio digitale di un difensore deceduto prima della notifica. La Corte esclude che il decesso del procuratore, avvenuto in fase preprocessuale, possa integrare l’interruzione ex art. 301 c.p.c., che presuppone la pendenza del giudizio. Il vizio è qualificato come mera nullità sanata dalla tempestiva costituzione del convenuto con nuovo difensore, avendo la notifica raggiunto lo scopo, secondo il combinato disposto degli artt. 156 e 160 c.p.c.
Accolta è invece l’eccezione di tardività. Applicando i termini dell’art. 67, commi 5 e 6, c.g.c., il Collegio rileva che a due convenuti l’invito a dedurre era stato notificato il 22 febbraio 2023, con assegnazione di giorni 45, e che l’invito integrativo alla terza convenuta, notificato il 18 aprile 2023, non è contestuale. Il termine non slitta, dunque, e la citazione, depositata l’8 settembre 2023, risulta tardiva di due giorni.
La contestualità richiesta dalla norma, precisa la Corte, va intesa come unicità documentale dell’invito, secondo l’insegnamento delle Sezioni riunite n. 1/2005/QM, recepito nella codificazione. L’invito successivo non è idoneo a far retroagire il dies a quo già maturato per gli altri destinatari; alle ulteriori esigenze istruttorie soccorre l’istituto della proroga.
Nel merito, quanto alla ginecologa, il Collegio esclude ogni profilo di colpa grave. Il taglio cesareo, indiscusso, era stata richiesta dei genitori e, secondo le perizie, ha verosimilmente evitato una morte in utero. Dalle cartelle cliniche emerge che la neonata è stata formalmente ricoverata in pediatria al venticinquesimo minuto di vita; la convenuta, primo operatore, era impegnata a completare l’intervento sulla madre. Le censure dei periti attengono essenzialmente al trasferimento e alla stabilizzazione, fasi successive e di competenza di altro reparto. Le patologie sono probabilmente riconducibili a un dismetabolismo materno, non imputabile alla convenuta.
Nota della Redazione
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