Giudizio di conto inammissibile se rendiconto non conforme al modello 21 (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 33 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale degli agenti contabili degli enti locali deve essere redatto secondo il modello ministeriale prescritto dal d.p.r. n. 194/1996 e contenere gli elementi essenziali richiesti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924. Il conto che, ancorché redatto su modello irrituale, contenga comunque gli elementi richiesti risponde alle finalità cui è preordinato e può essere qualificato conto giudiziale, con l’incardinamento del relativo giudizio davanti alla Corte dei conti. Ove invece manchi uno degli elementi essenziali, l’atto non può essere qualificato né come rendiconto né, a maggior ragione, come conto giudiziale: il giudizio di conto è pertanto inammissibile e occorre un nuovo deposito nelle forme rituali, previa parifica.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo è investita del giudizio sul conto giudiziale reso da un’agente contabile di un Comune, relativamente all’esercizio finanziario 2021. Il giudizio è limitato alla verifica preliminare dell’ammissibilità del conto.

Il magistrato relatore, con relazione depositata il 6 maggio 2025, ha rilevato che il conto è stato reso in difformità dal modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996 e risulta carente dei requisiti minimi essenziali, non essendo possibile distinguere gli importi delle operazioni di riscossione e di versamento, aggregati in un’unica colonna priva di analiticità. L’Ente locale ha depositato memorie e un conto rettificato, ma non parificato, chiedendo l’ammissibilità. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità, rimettendosi al Collegio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla disciplina dei modelli di conto. Il d.p.r. n. 194/1996, recante approvazione dei modelli di cui all’art. 114 del d.lgs. n. 77/1995, prevede per le attività di economo e di riscossitore due distinti modelli, con dati e informazioni differenti in ragione della diversa natura della gestione dei fondi pubblici. Per il conto dell’economo è previsto il modello 23; per l’agente contabile della riscossione è previsto il modello 21, che deve indicare le generalità dell’agente, il periodo della gestione, il numero d’ordine dell’operazione e gli estremi della riscossione, con specifica indicazione dei versamenti in tesoreria, delle quietanze e dei relativi importi, dei totali e delle eventuali note.

Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile secondo cui, ancorché redatto su modello irrituale, il conto che contenga comunque gli elementi richiesti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924 — carico, scarico, resti, introiti, esito, rimanenze — risponde alle finalità cui è preordinato e può essere qualificato conto giudiziale, con l’incardinamento del giudizio davanti alla Corte. Il riferimento è alla pronuncia delle Sezioni riunite n. 14/1985, ripresa dalla Sezione giurisdizionale Marche con la sentenza n. 368/2021.

Di segno opposto è l’ipotesi della mancanza dell’elemento essenziale del carico/scarico o di altro elemento essenziale: essa non consente la qualifica dell’atto come rendiconto né, a maggior ragione, come conto giudiziale idoneo a incardinare il giudizio. Sul punto il Collegio richiama le pronunce delle Sezioni giurisdizionali Piemonte n. 75/2018 e Sicilia n. 432/2020, n. 949/2021 e n. 1037/2021.

Nel caso concreto le criticità emergono per tabulas e non si prestano a margini di dubbio: non è possibile evincere distintamente gli importi delle operazioni di riscossione e versamento, aggregati in un’unica colonna priva di specifiche analitiche, con conseguente impossibilità di individuare eventuali scostamenti. Tali irregolarità, pur non assurgendo a gravi inadempienze, impediscono la qualifica dell’atto come rendiconto e come conto giudiziale.

Il Collegio ritiene pertanto, in via preliminare, di non poter dichiarare ammissibile il giudizio, perché il conto è stato presentato in difformità dal modello 21 e i documenti versati in atti a rettifica non risultano ritualmente depositati nel sistema SIRECO/GIUDICO. Ne consegue la necessità di un nuovo deposito del conto nelle forme rituali, dopo previa parifica. Il giudizio è dichiarato inammissibile, con nulla per le spese stante la pronuncia in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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