Notifica alla ditta individuale in liquidazione giudiziale è nulla, non inesistente (Corte dei Conti Sez. I App. n. 69 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione dell’atto di citazione rivolta a una ditta individuale in liquidazione giudiziale, in persona del titolare anziché del curatore, non è giuridicamente inesistente, ma nulla. La ditta individuale non ha soggettività giuridica distinta dal titolare, sicché il convenuto resta l’unico soggetto giuridico cui è imputabile l’obbligo risarcitorio; il curatore, privo di autonoma soggettività, esercita una legittimazione processuale riservata ed esclusiva, ma non sostituisce la parte. Ove la notificazione sia stata eseguita presso l’indirizzo PEC riconducibile alla curatela, sussiste un collegamento tra curatore e impresa che esclude l’inesistenza dell’atto. Il giudice deve pertanto disporre la rinnovazione della notificazione, non dichiarare l’improcedibilità della domanda.
Il Fatto
Una verifica fiscale della Guardia di Finanza faceva emergere che il titolare di una ditta individuale esercente noleggio di autoveicoli aveva inserito nel sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate trenta fatture in regime di margine, tutte datate aprile 2019, e aveva poi trasmesso istanza di contributo a fondo perduto ex art. 25 del d.l. n. 34/2020, indicando un fatturato di aprile 2019 di euro 1.320.593,00 e di aprile 2020 di euro 1.182,00. Il contributo percepito era di euro 131.941,00. Le fatture non venivano rinvenute, gli acquirenti indicati dichiaravano di non conoscere l’imprenditore e gli indirizzi risultavano fittizi.
La Procura regionale notificava invito a dedurre e atto di citazione per danno erariale; la notifica avveniva presso l’indirizzo PEC riconducibile alla curatela della liquidazione giudiziale, aperta con provvedimento del Tribunale. Il giudice di primo grado dichiarava improcedibile la citazione, ritenendo la notifica inesistente perché rivolta alla ditta in persona del titolare anziché del curatore. La Procura regionale proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura della ditta individuale, che «non ha soggettività giuridica distinta ma si identifica con il titolare sotto l’aspetto sia sostanziale che processuale» (Cass. civ., Sez. lavoro, n. 3052 del 2006). Sul piano patrimoniale non v’è diversità tra il titolare e la persona fisica, e il curatore non assume autonoma soggettività rispetto all’impresa.
Il d.lgs. n. 14/2019, all’art. 143, comma 1, attribuisce al curatore la capacità di stare in giudizio nelle controversie relative ai rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione. Si tratta di legittimazione processuale riservata ed esclusiva, che non impone formule sacramentali nella vocatio in jus: il curatore agisce in nome e per conto dell’impresa, che è la parte convenuta.
La Corte richiama i principi delle Sezioni Unite n. 14916 del 2016: l’inesistenza della notificazione è configurabile solo quando l’attività sia priva degli elementi costitutivi essenziali, restando ogni altra difformità nella categoria della nullità. I vizi sul luogo di esecuzione ricadono sempre nella nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo o per rinnovazione.
Nel caso concreto la notifica era stata eseguita da soggetto qualificato e consegnata all’indirizzo PEC riconducibile al convenuto e alla curatela. La Corte richiama inoltre Cass. ord. n. 34371 del 2023, che in materia fallimentare qualifica come nulla, e non inesistente, la notifica effettuata presso il procuratore del debitore anziché presso il curatore. Il giudice di prime cure, dichiarando inesistente la notifica e l’improcedibilità, non ha fatto buon governo di tali principi.
L’appello della Procura regionale è pertanto accolto: la sentenza gravata è annullata con rimessione degli atti al primo giudice, in diversa composizione, ai sensi dell’art. 199, comma 2, c.g.c., per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia anche sulle spese del grado.
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Nota della Redazione
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