Legittimazione del vicino e tardività dell’impugnazione del permesso di costruire (TAR Piemonte n. 546 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il proprietario di immobili contigui all’area di intervento è legittimato a impugnare il permesso di costruire rilasciato a terzi, per la vicinitas e per la lesione delle facoltà di godimento della propria unità immobiliare. Ai fini del termine di impugnazione, non è necessaria la conoscenza integrale del titolo edilizio e degli atti endoprocedimentali: è sufficiente la percezione dell’esistenza del provvedimento e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività. L’affissione del cartello di cantiere, con l’indicazione degli estremi del permesso, della tipologia dei lavori e della riproduzione grafica del fabbricato, e l’avvio dei lavori costituiscono validi indici presuntivi della piena conoscenza. La richiesta di accesso agli atti non è idonea, di per sé, a differire il termine di proposizione del ricorso.
Il Fatto
I ricorrenti sono proprietari di villette a schiera di un complesso condominiale in Cuneo, prossime al lotto sul quale il Comune ha autorizzato la costruzione di un nuovo fabbricato residenziale plurifamiliare, mediante permesso di costruire n. 28 del 6 marzo 2024. Il titolo edilizio è stato rilasciato a un controinteressato per un edificio di tre piani fuori terra, con sei alloggi e sei autorimesse, su un’area in precedenza libera da manufatti.
I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del titolo, deducendo la violazione della disciplina urbanistica comunale, il contrasto con il piano territoriale regionale in materia di contenimento del consumo di suolo e l’incompetenza del tecnico firmatario degli elaborati. Il Comune e i controinteressati hanno eccepito l’inammissibilità, l’irricevibilità e, nel merito, l’infondatezza del ricorso. L’istanza cautelare è stata respinta.
La Motivazione della Corte
In rito, il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità. I ricorrenti sono proprietari di immobili in posizione di estesa confrontanza rispetto all’edificio in progetto, posto a circa cinque metri dal confine, e lamentano la limitazione della veduta panoramica, la riduzione di aria e luce e l’aumento del carico urbanistico. Ne consegue la piena legittimazione ad impugnare.
Sono invece accolte le eccezioni di tardività relative alle censure sull’edificabilità del lotto. Per il computo del termine, la giurisprudenza non richiede la conoscenza integrale del provvedimento, essendo sufficiente la percezione dell’esistenza dello stesso e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività. La vicinitas induce a ritenere che il vicino abbia potuto conoscere più facilmente l’entità delle opere. La Corte richiama Cons. Stato, Sez. II, n. 566 del 2021, Sez. II, n. 962 del 2025 e Sez. VI, n. 437 del 2026.
Nel caso concreto, l’impresa ha affisso il cartello di cantiere con gli estremi del titolo edilizio e la riproduzione grafica del fabbricato, in posizione ben visibile, e ha comunicato l’inizio dei lavori entro il dicembre 2024. La platea in cemento è stata ultimata l’8 aprile 2025. Gli stessi ricorrenti ammettono di aver percepito l’entità dell’intervento quantomeno dal marzo 2025, con la presentazione dell’istanza di accesso documentale. Il ricorso è stato notificato il 30 giugno 2025.
La richiesta di accesso agli atti non differisce i termini del ricorso, secondo Cons. Stato, Sez. IV, n. 8759 del 2025, perché il cartello di cantiere fissa la decorrenza del termine e deve essere salvaguardato l’interesse del titolare del permesso a una tutela senza indugio. Il primo ordine di censure è pertanto tardivo.
Nel merito, i motivi sull’inedificabilità sono comunque infondati. In caso di contrasto tra indicazioni grafiche e prescrizioni descrittive del piano regolatore, prevalgono queste ultime (Cons. Stato, Sez. II, n. 966 del 2025). L’art. 6.07 delle n.t.a. definisce i lotti di completamento come tasselli di suolo inedificato o parzialmente edificato in tessuti urbanizzati, senza circoscriverli a quelli schedati nelle tavole, e l’art. 38.10 qualifica la perimetrazione come indicativa. Il lotto era libero da costruzioni. Le previsioni del piano territoriale regionale hanno valenza programmatoria. Infine, le censure sull’incompetenza del firmatario sono infondate, essendo la progettazione riconducibile ad altri tecnici, con mero mandato alla presentazione telematica delle istanze.
Nota della Redazione
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