Il ricorso del concessionario balneare è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Emilia-Romagna n. 1440 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, resa dalla parte ricorrente prima che la causa venga trattenuta in decisione, impone al giudice amministrativo di dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza poter procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. La pronuncia conforma la decisione alla volontà della parte, non essendo consentito al giudice di esaminare il merito della controversia. La compensazione delle spese di lite può essere disposta, tenuto conto dell’adesione dell’amministrazione resistente alla dichiarazione e della definizione in rito del giudizio.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di concessioni demaniali marittime nel Comune di Riccione, aveva impugnato le delibere di giunta comunale con cui l’amministrazione aveva dettato le linee di indirizzo per l’esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo, alla luce della legge n. 118/2022 e delle successive modifiche apportate dal d.l. n. 131/2024. Con il ricorso, integrato da motivi aggiunti, la ricorrente chiedeva l’accertamento della natura di rapporto pluriennale di durata indefinita della concessione e la condanna del Comune al rilascio di titoli concessori con rinnovo senza soluzione di continuità, previa rimessione alla Corte di Giustizia e alla Corte Costituzionale.

Le amministrazioni intimate si costituivano in giudizio per resistere. Successivamente, con memoria depositata, la società ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla definizione del ricorso e chiedeva la compensazione delle spese di lite.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente verificato la persistenza dell’interesse ad agire, rilevando che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, la parte ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio. Tale dichiarazione provoca una doverosa presa d’atto del giudice, il quale non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. In applicazione di tali principi, la causa è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

La pronuncia si fonda sulla natura non discrezionale della decisione: una volta resa la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, il giudice è tenuto ad adottare una decisione in conformità a quanto dichiarato dalla parte. La giurisprudenza richiamata, tra cui TAR Lombardia, Milano, Sez. V, 4 maggio 2026, n. 2164 e Cons. Stato, Sez. VII, 2 febbraio 2026, n. 872, conferma che l’esame del merito è precluso dalla declaratoria di improcedibilità.

Quanto alle spese, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione, valorizzando l’adesione del Comune resistente alla dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse e la definizione in rito della controversia. Tale soluzione è coerente con il principio per cui la compensazione può essere disposta quando ricorrono giusti motivi, come nel caso di sopravvenuta cessazione della materia del contendere o di definizione del giudizio senza esame del merito.

La decisione non entra nel merito delle questioni relative alla Direttiva 2006/123/CE e alla disciplina delle concessioni demaniali marittime, né affronta le questioni di legittimità costituzionale ed europea sollevate dalla ricorrente. La declaratoria di improcedibilità assorbe ogni questione, rendendo la pronuncia conforme alla volontà della parte di non proseguire nel giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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