TARI, dies a quo diverso per dichiarazione omessa e infedele (Cass. civ. Sez. V n. 29250 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di TARI, il dies a quo del termine di decadenza quinquennale previsto dalla l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, non è identico per la dichiarazione infedele e per la dichiarazione omessa. Mentre l’infedeltà si correla al dato oggetto di dichiarazione, l’omessa dichiarazione di un bene suscettibile di autonoma imposizione va ripresa a tassazione nel più ampio termine posto in relazione all’obbligo dichiarativo non assolto. L’obbligo di dichiarazione non adempiuto per una data annualità continua a gravare sul contribuente per la successiva, cui va raccordato nel tempo l’inizio del termine di decadenza. La distinzione tra accertamento d’ufficio e rettifica delle dichiarazioni infedeli va letta secondo la lettera e la ratio della disciplina.
Il Fatto
Un Comune ha emesso un avviso di accertamento per il recupero a tassazione della TARI dovuta da una società per l’anno 2014. La contribuente ha impugnato l’atto davanti al giudice tributario, che ha accolto il ricorso rilevando la maturata decadenza dal potere impositivo.
Il giudice di appello ha confermato la decisione, osservando che dallo stesso avviso risultava che la dichiarazione era stata presentata e che, dunque, il termine di decadenza applicabile era quello del 31 dicembre 2019. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che nella specie il termine veniva a scadenza il 31 dicembre 2020, perché la dichiarazione TARI andava presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo all’inizio del possesso dei locali, con conseguente tempestività della notifica, eseguita il 24 febbraio 2021 e ulteriormente prorogata dalla sospensione dei termini disposta per l’emergenza sanitaria.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la questione muovendo dalla disciplina della l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, che impone agli enti locali di procedere alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni, con notifica degli avvisi a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, qualora la denuncia sia incompleta, infedele o omessa, l’obbligo di formularla si rinnova annualmente, perché a ogni anno solare corrisponde una distinta obbligazione tributaria. Vengono citati, tra gli altri, Cass. n. 25063 del 2019 e Cass. n. 21337 del 2008. Viene altresì richiamato l’orientamento per cui l’omessa indicazione in dichiarazione di un cespite autonomamente imponibile costituisce omessa dichiarazione e non dichiarazione infedele (Cass. n. 21686 del 2010, Cass. n. 932 del 2009).
Da tali arresti la Corte ricava il principio centrale: la distinzione tra accertamento d’ufficio e rettifica non è formale, ma incide sul dies a quo del termine di decadenza. Nell’un caso l’infedeltà riguarda il dato oggetto di dichiarazione; nell’altro si sostanzia dell’omessa dichiarazione del bene suscettibile di autonoma imposizione, che va ripreso a tassazione nel più ampio termine correlato all’obbligo dichiarativo non assolto.
Non è pertanto condivisibile l’assunto del ricorrente secondo cui il termine decorre allo stesso modo per la dichiarazione infedele e per quella omessa. Tuttavia, nel caso concreto l’articolazione del motivo non supera lo specifico accertamento in fatto svolto dal giudice di appello, che ha desunto dall’atto impositivo l’avvenuta presentazione di una dichiarazione. Il ricorso è quindi rigettato, con conseguente sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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