Collaudo di opere pubbliche e diritto al compenso dell’appaltatore (Cass. civ. Sez. I n. 29251 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di appalto di opere pubbliche il diritto dell’appaltatore al compenso si perfeziona con l’approvazione del collaudo da parte dell’Amministrazione, non essendo sufficiente il certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione, costituendo atto unilaterale della P.A., non può integrare un accordo tra appaltatore e stazione appaltante né assumere valenza di riconoscimento di debito. La revoca dell’approvazione priva il certificato del crisma di definitività, rendendo irrilevante il profilo della sua illegittimità. Le regole di distribuzione degli oneri probatori, tra cui l’art. 2697 c.c., operano in via residuale rispetto al principio di acquisizione probatoria e non sono invocabili quando il giudice di merito abbia affermato la sussistenza di adeguata prova di un fatto.

Il Fatto

Una società appaltatrice aveva agito in via monitoria contro un ente di edilizia residenziale pubblica, deducendo di aver eseguito lavori di manutenzione su alcuni immobili e di aver maturato un credito di € 97.705,81, oltre IVA. Proposta opposizione al decreto ingiuntivo e svolta la consulenza tecnica, il Tribunale revocava il decreto, riconoscendo alla società la minor somma di € 64.354,86.

La Corte d’appello, disattendendo quasi tutti i motivi di gravame, confermava la decisione e compensava le spese del grado. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, deducendo l’illegittimità della revoca dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione, l’omesso esame di fatti decisivi, il difetto di prova della revoca, la violazione delle regole probatorie e della qualificazione giuridica dei fatti.

La Motivazione della Corte

La Corte scrutinio congiunto dei motivi, rilevando in via preliminare l’inammissibilità di tutte le deduzioni riconducibili all’ipotesi dell’art. 348-ter c.p.c., applicabile al giudizio di appello instaurato nel 2015. La decisione territoriale non si era discostata dal ragionamento del giudice di primo grado e la ricorrente non aveva indicato le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrandone la diversità.

Nel merito, la Corte conferma la ratio decidendi della sentenza impugnata. La doglianza sull’illegittimità della revoca dell’approvazione del certificato non censura adeguatamente tale ratio, poiché è proprio la revoca a privare il certificato di regolare esecuzione del crisma di definitività. Il motivo difetta inoltre del requisito di specificità richiesto dall’art. 366 c.p.c.

La Corte ribadisce che il semplice certificato di esecuzione dei lavori non assume valenza di riconoscimento di debito in assenza della sua approvazione, conformandosi all’insegnamento per cui è con l’approvazione del collaudo da parte dell’Amministrazione che si perfeziona la fattispecie procedimentale generativa del diritto dell’appaltatore al compenso. Il certificato, atto unilaterale della P.A., non può integrare alcun accordo tra le parti.

Quanto ai motivi sull’onere probatorio, la Corte ricorda che le regole di distribuzione degli oneri probatori, a cominciare dall’art. 2697 c.c., costituiscono disposizioni di giudizio residuali rispetto al principio di acquisizione probatoria e trovano applicazione solo in presenza di un fatto rimasto ignoto. Poiché la Corte territoriale ha ritenuto dimostrata la revoca, le doglianze si traducono in un’inammissibile richiesta di rinnovato vaglio del materiale probatorio.

Il quinto motivo è inammissibile per la genericità con cui prospetta il profilo della revoca, tale da non consentirne la valutazione nel merito, e perché riferito alla sentenza di prime cure anziché a quella d’appello. Il sesto motivo attinge profili di merito riservati al giudice di merito, mentre il settimo è inammissibile per difetto di interesse, avendo la stessa ricorrente negato rilevanza alla questione. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *