TARI stabilimenti balneari dovuta su arenile aree verdi e corridoi (Cass. civ. Sez. V n. 26696 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di TARI sugli stabilimenti balneari insistenti su aree demaniali oggetto di concessione, la tariffa è dovuta su tutte le superfici dello stabilimento, compreso l’arenile, che va valutato come parte integrante dell’attività economica svolta e non come area pertinenziale o accessoria. Ai fini dell’esclusione dell’obbligo tributario per inidoneità dell’area a produrre rifiuti, l’art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507/1993 pone a carico del contribuente un onere di indicazione nella denuncia originaria o di variazione e di prova delle obiettive condizioni di inutilizzabilità, che non possono essere presunte dal giudice né desunte dal mancato utilizzo di fatto. La riduzione tariffaria per uso stagionale ex art. 66 d.lgs. n. 507/1993 rientra nella discrezionalità del Comune e non si confonde con l’esclusione del tributo.

Il Fatto

Un Comune impugna in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, accogliendo l’appello della contribuente, aveva annullato l’avviso di accertamento per omesso e parziale pagamento della TARI relativa agli anni d’imposta oggetto di contestazione. L’atto impositivo riguardava la superficie occupata da uno stabilimento balneare, con esclusione contestata delle aree scoperte pertinenziali e accessorie al chiosco principale.

La contribuente deduceva l’erroneità del calcolo, sostenendo l’esclusione dal tributo di una piattaforma scoperta, piatto doccia, camminamenti, pedane e cabine, in quanto insuscettibili di produrre rifiuti, oltre all’area esterna destinata ad arenile diversa da quella occupata dagli ombrelloni, in quanto assoggettata a pubblico uso. Invocava inoltre la riduzione tariffaria del 30 per cento prevista per le attività stagionali. Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie entrambi i motivi, formulati ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 1, commi 641 e 642, legge n. 147/2013 e delle norme regolamentari comunali. Il primo motivo censura l’esclusione dalla tassazione delle aree destinate a servizio ombreggio e delle aree scoperte; il secondo denuncia la violazione dei principi in materia di onere della prova, non avendo la contribuente dimostrato i presupposti dell’esenzione.

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità, indicando le ordinanze nn. 12475/2021, 31460/2019 e 1976/2018, e ricostruisce la disciplina. L’art. 62 d.lgs. n. 507/1993 prevede che la tassa sia dovuta per l’occupazione o detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ponendo a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti. Da ciò consegue che l’impossibilità delle aree a produrre rifiuti non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario: è onere del contribuente indicare nella denuncia le obiettive condizioni di inutilizzabilità, debitamente riscontrate su basi obiettive o documentali.

La Corte precisa poi la distinzione tra esclusione dell’obbligo e riduzione dell’importo. L’art. 66 d.lgs. n. 507/1993 prevede che la tariffa possa essere ridotta di un importo non superiore a un terzo, tra l’altro, per le aree scoperte adibite ad uso stagionale o non continuativo ma ricorrente. Tale riduzione rientra nel potere discrezionale del Comune, che decide se introdurla nei propri atti normativi. Le due fattispecie sono regolate in modo peculiare e distinto, entrambe con un onere di dichiarazione e di prova a carico del contribuente.

Quanto all’individuazione delle cause di esclusione, la Corte ribadisce che esse attengono a condizioni di obiettiva impossibilità di utilizzo dell’immobile, non riconducibili alla mancata utilizzazione legata a scelte soggettive dell’utente, né all’uso indiscriminato dell’area. La tassa è dovuta ove sussista l’obiettiva possibilità di usufruire del servizio, a prescindere dalla fruizione effettiva. Su queste basi, e richiamando le sentenze nn. 19524/2023 e 29539/2021, la Corte afferma che l’arenile degli stabilimenti balneari rientra tra le aree soggette al tributo, in ragione dell’unitarietà del servizio reso e della struttura considerata nella sua interezza funzionale.

I giudici regionali, invece, hanno ritenuto sussistenti i presupposti dell’esenzione senza considerare l’estensione dello stabilimento e delle sue pertinenze, l’intero arenile e l’obiettiva condizione di utilizzabilità, né il deficit probatorio sulla pretesa esclusione. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito ex art. 384 cod. proc. civ., il ricorso introduttivo della contribuente è rigettato. Le spese di merito sono compensate in ragione del posteriore consolidarsi della giurisprudenza; le spese di legittimità seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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