Inderogabilità in pejus del minimale contributivo e onere probatorio del datore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23647 del 21.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di minimale contributivo, il livello di retribuzione da assumere a base del calcolo dei contributi è quello stabilito dal contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative nella categoria ai sensi dell’art. 1 d.l. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989. La contrattazione aziendale può derogare in melius, ma non in pejus, a tale livello, essendo la materia previdenziale indisponibile e soggetta a norme imperative, con conseguente irrilevanza della sottoscrizione dell’accordo aziendale da parte di un sindacato maggiormente rappresentativo. La contribuzione è dovuta anche in caso di assenze concordate non giustificate dalla legge o dal contratto collettivo, poiché l’obbligo contributivo è autonomo rispetto alle vicende dell’obbligazione retributiva. Grava sul datore di lavoro l’onere di allegare e provare l’esistenza di un’ipotesi eccettuativa di tale obbligo.

Il Fatto

Una cooperativa, poi posta in liquidazione, riceveva dall’INPS un avviso di addebito per omesso versamento di contributi, riferiti a un periodo pluriennale, per un importo superiore al milione di euro. L’Istituto contestava l’illegittima riduzione dell’imponibile contributivo, derivante dall’applicazione di contratti collettivi ritenuti non conformi all’art. 1 legge n. 389/1989, dall’unilaterale riduzione dell’orario di lavoro in presenza di assenze e dal mancato assoggettamento a contribuzione dell’indennità di trasferta.

La società si opponeva, eccependo anche la prescrizione. Il Tribunale rigettava tutte le doglianze, salvo riconoscere la prescrizione quinquennale. La Corte d’appello di Milano respingeva l’appello principale della cooperativa e dichiarava inammissibile quello incidentale dell’INPS, confermando la decisione di primo grado. La società ricorreva quindi per cassazione con cinque motivi, ai quali l’Istituto resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte esamina l’eccezione dell’INPS sulla carenza di potere del liquidatore di conferire la procura speciale, essendo la società cancellata dal registro delle imprese prima del rilascio del mandato. Il motivo non è accolto: secondo Cass. n. 36892/2022, il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione previsto dall’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014 comporta che il liquidatore conservi i poteri di rappresentanza, sostanziali e processuali, ed è pertanto legittimato a conferire mandato alle liti.

Nel merito il ricorso è respinto. Sul primo motivo la Corte ribadisce che il contratto leader individua il parametro del minimale contributivo e non disciplina il rapporto tra datore e lavoratore. L’individuazione della retribuzione imponibile attiene al principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto all’obbligazione retributiva, ispirato all’esigenza di salvaguardia dell’unitarietà del sistema previdenziale (Cass. ord. n. 13840/2023; Cass. ord. n. 4209/2023). La scelta del parametro è riservata al legislatore e sottratta all’autonomia datoriale.

La Corte afferma quindi che la contrattazione aziendale non può derogare in pejus al livello retributivo fissato dall’art. 1 legge n. 389/1989, richiamando Cass. n. 28972/2024 e il carattere indisponibile della materia previdenziale desumibile dall’art. 2115, comma 3, cod. civ. Ne segue l’irrilevanza della sottoscrizione dell’accordo aziendale da parte di un sindacato maggiormente rappresentativo.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile, perché introduce un riesame del materiale probatorio: la Corte di merito aveva adeguatamente motivato sull’assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’INPS, secondo i criteri della circolare ministeriale del 1° giugno 2012, mentre il ricorrente non ne confuta le ragioni. Il terzo motivo, relativo alle assenze, è infondato: la contribuzione è dovuta anche in caso di sospensione concordata non giustificata dalla legge o dal contratto collettivo (Cass. ord. n. 15120/2019; Cass. ord. n. 13650/2019), e grava sul datore l’onere di provare l’ipotesi eccettuativa (Cass. ord. n. 23360/2021).

Il quarto e il quinto motivo, trattati congiuntamente, sono infondati: l’indennità di trasferta, erogata in modo sistematico e non provvisorio, assume natura retributiva, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 16852/2003; Cass. n. 27643/2013). Non ricorrono le tre condizioni dell’art. 7 quinquies d.l. n. 193/2016, mancando la prova dell’indennità in misura fissa. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e alla sanzione del doppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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