Prededucibile il credito del professionista se l’attività è funzionale al concordato (Cass. civ. Sez. I n. 26704 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato preventivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l’accesso alla procedura è prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art. 161 l.fall., sia stata funzionale, ai sensi dell’art. 111, comma 2, l.fall., alle finalità della prima procedura. La valutazione va condotta secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, verificando se l’attività abbia contribuito con inerenza necessaria alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali. Resta ferma la condizione che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l.fall.

Il Fatto

Un avvocato, ammesso in via chirografaria al passivo di un fallimento, propone opposizione allo stato passivo chiedendo il riconoscimento del privilegio sul proprio credito e l’esclusione dei crediti professionali riconosciuti in via prededucibile a due professionisti che avevano assistito la società nella fase del concordato preventivo.

Il Tribunale rigetta l’opposizione: quanto al primo profilo, l’attività prestata era stata quella di amministratore della società e non di consulente professionale; quanto al secondo, l’ammontare del credito era conforme a quanto pattuito nell’incarico e il concordato era stato omologato. Il decreto è impugnato con ricorso per cassazione affidato a sei motivi, resistito dai professionisti destinatari dell’impugnativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che, sul primo motivo, l’opponente aveva già proposto altra identica opposizione avverso il medesimo decreto del giudice delegato, definita con provvedimento di identico esito. Il giudizio non poteva quindi essere introdotto o proseguito: il provvedimento è cassato senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., limitatamente alle statuizioni rese sull’opposizione allo stato passivo.

Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente per identità di questioni, sono invece fondati. Al centro vi è il riconoscimento della prededuzione in favore dei due professionisti che avevano assistito la società per l’ammissione al concordato preventivo. La motivazione del Tribunale, fondata sul solo dato dell’intervenuta omologazione, è definita laconica e contrasta con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

La Corte ribadisce che la prestazione è funzionale alle finalità della procedura quando contribuisce, con inerenza necessaria, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali. Il giudizio è ex ante e appartiene al giudice del merito; condizione ulteriore è l’ammissione del debitore al concordato. Richiama sul punto Cass. Sez. I, Ordinanza n. 6059 del 6/3/2025, conforme a Cass., Sez. U., n. 42093/2021. Il provvedimento è quindi cassato con rinvio al Tribunale perché riesamini la prededuzione alla luce di tali principi.

Il quarto, quinto e sesto motivo sono infine dichiarati inammissibili per mescolanza dei vizi nella medesima doglianza: il ricorrente sovrappone il vizio di violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. a quello di omesso esame di fatti decisivi, senza consentire una enucleazione separata delle censure, così rendendo la doglianza non intellegibile. Sul punto la Corte richiama Cass. Sez. I, Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018 e Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 36881 del 26/11/2021.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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