Rinuncia al ricorso in Cassazione ed estinzione del giudizio (Cass. civ. Sez. I n. 15069 del 29.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale recettizio che produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione della controparte, la quale rileva soltanto ai fini delle spese. Essa si perfeziona quando la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell’inizio dell’udienza, anche se non mediante notificazione. Poiché l’art. 306 cod. proc. civ. non si applica al giudizio di legittimità, la rinuncia non integra un atto che richiede l’accettazione per essere produttivo di effetti processuali. Ai sensi dell’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., la comunicazione alle parti costituite è curata dalla cancelleria.
Il Fatto
Una compagnia assicurativa conveniva in giudizio la società postale per ottenere il risarcimento del danno pari all’importo di un assegno bancario non trasferibile, pagato a persona diversa dal legittimo beneficiario. Il tribunale accertava la responsabilità della convenuta e riconosceva un concorso di colpa dell’attrice nella misura del cinquanta per cento, per aver spedito il titolo con posta ordinaria anziché assicurata.
La Corte di appello di Milano rigettava il gravame della compagnia, confermando il concorso di colpa e ravvisando anche un profilo di colpa specifica per violazione del decreto ministeriale che impone la posta assicurata per la spedizione di denaro, preziosi e titoli. Proposto ricorso per cassazione, la ricorrente depositava successivamente atto di rinuncia al ricorso; la controricorrente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della rinuncia al ricorso in cassazione e dei suoi effetti processuali. Rileva che la ricorrente ha depositato nel fascicolo telematico l’atto di rinuncia, con successiva comunicazione alla controparte da parte della cancelleria, essendo stata eliminata la necessità della notifica o della comunicazione a carico della parte rinunciante.
Il Collegio richiama il proprio orientamento, espresso a Sezioni Unite n. 34429 del 2019, secondo cui la rinuncia risulta perfezionata quando la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell’inizio dell’udienza, anche se non mediante notificazione. Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese. Nello stesso senso sono richiamate Sez. V n. 10140 del 2020 e Sez. I n. 9474 del 2020.
La Corte precisa che l’art. 306 cod. proc. civ. non si applica al giudizio di cassazione: la rinuncia non integra un atto c.d. accettizio, che richiede l’accettazione della controparte per produrre effetti processuali, né un atto recettizio in senso stretto. L’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., nel testo applicabile, prevede la semplice comunicazione agli avvocati, investiti dei compiti di difesa ma non della rappresentanza in giudizio delle controparti.
Nel caso concreto, la controparte ha avuto conoscenza della dichiarazione di rinuncia perché l’atto è stato depositato nel fascicolo telematico e poi portato a conoscenza dalla cancelleria. La Corte osserva che l’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 149/2022, prevede che del deposito dell’atto di rinuncia sia data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria, e che tale disposizione trova applicazione anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
Ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio. La Corte non provvede sulle spese ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ. e afferma che la declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato, richiamando Sez. V n. 25485 del 2018 e Sez. V n. 31732 del 2018.
Nota della Redazione
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