Tarsu, decorrenza della decadenza per occupazione pregressa (Cass. civ. Sez. V n. 33138 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di Tarsu, il termine quinquennale di decadenza previsto dall’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 decorre dall’anno corrente quando la detenzione o occupazione dei locali risulti in corso fin dall’inizio del periodo d’imposta o, comunque, prima del 20 gennaio; decorre invece dal 20 gennaio dell’anno successivo quando la situazione si sia verificata in epoca posteriore. La data di costituzione in giudizio del contribuente è irrilevante ai fini della tempestività della notifica dell’avviso, non sussistendo correlazione tra la decadenza e la procedibilità del ricorso. L’obbligo di motivazione degli interessi è assolto con l’indicazione dell’importo, della base normativa e della decorrenza, senza necessità dei singoli saggi. Nel processo tributario la costituzione a mezzo posta è rituale anche se si deposita l’avviso di ricevimento anziché la ricevuta di spedizione, purché la data sia asseverata dall’ufficio postale.
Il Fatto
Il contribuente impugnò davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo l’avviso di accertamento notificatogli dal Comune per Tarsu dovuta per l’occupazione e detenzione di un magazzino nel periodo dal 2001 al 2011. Il giudice di primo grado accolse il ricorso, ritenendo inammissibile la costituzione dell’ente locale, avvenuta a mezzo raccomandata postale, con conseguente non contestazione delle tesi del ricorrente.
Su appello del Comune, la Commissione Tributaria Regionale di Palermo riformò la decisione, escludendo la decadenza per l’anno 2005 e rigettando le ulteriori censure. Il contribuente ricorse per cassazione con sei motivi, integrati da memoria; il Comune, regolarmente notificato, rimase intimato.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è inammissibile e infondato. La Corte ribadisce che non è causa di inammissibilità dell’appello la circostanza che l’appellante depositi l’avviso di ricevimento e non la ricevuta di spedizione, purché nel medesimo avviso la data di spedizione risulti asseverata dall’ufficio postale. Nel caso di specie è lo stesso ricorrente ad ammettere il deposito di copie recanti i bolli postali. Il deposito di copie, anziché degli originali, non determina improcedibilità ex art. 348 cod. proc. civ., ma al più una nullità sanata ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ. dal raggiungimento dello scopo.
Il secondo motivo è infondato. In tema di avviso di liquidazione di maggiori imposte, l’obbligo di motivazione relativo agli interessi è assolto con l’indicazione dell’importo richiesto, della relativa base normativa e della decorrenza, senza necessità di indicare i singoli saggi applicati o le modalità di calcolo.
Il terzo motivo è fondato quanto all’anno 2005 e infondato quanto al 2006. La Corte dà atto di un contrasto giurisprudenziale sulla decorrenza del termine, ormai composto dall’orientamento prevalente secondo cui il tenore letterale dell’art. 70, comma 1, d.lgs. n. 507/1993 impone di differenziare l’occupazione in corso fin dall’inizio del periodo d’imposta da quella verificatasi in epoca successiva. Poiché l’occupazione durava da anni prima del 2005, il quinquennio scadde il 31 dicembre 2010 e l’avviso notificato nell’ottobre 2011 è tardivo. Quanto al 2006, nessuna efficacia può avere la data di costituzione del ricorrente, non sussistendo correlazione tra la tempestività della notifica e la procedibilità del ricorso.
Il quarto motivo è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., non avendo il ricorrente indicato i documenti cui si riferisce. L’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, nella versione vigente ratione temporis, faceva salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello.
Il quinto motivo è infondato sotto entrambi i profili: non è specificamente impugnata l’affermazione della pronuncia gravata sulla completezza degli elementi dell’avviso, né quella sulla mancata contestazione della maggiore estensione dell’immobile. Il sesto motivo è infondato: la notificazione non è requisito di giuridica esistenza dell’atto impositivo, ma condizione integrativa di efficacia, e la sua eventuale nullità è sanata ex art. 156, secondo comma, cod. proc. civ. dal raggiungimento dello scopo, desumibile dalla tempestiva impugnazione.
Accolto il solo terzo motivo nei limiti dell’anno 2005, la Corte cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso per quella sola annualità, compensando integralmente le spese di tutti i gradi per le gravi ed eccezionali ragioni legate al recente composimento del contrasto.
Nota della Redazione
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