Cronaca giudiziaria e giornalismo d’inchiesta: verità dei fatti e continenza (Cass. civ. Sez. III n. 15755 del 05.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la lesione dell’onore e della reputazione non sussiste quando la diffusione della notizia costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, subordinato alla verità oggettiva del fatto, all’interesse pubblico alla sua conoscenza (pertinenza) e alla correttezza formale dell’esposizione (continenza). Nell’ambito del giornalismo d’inchiesta e di approfondimento, se la verità dei fatti va sempre rispettata, non può essere confiscato al giornalista il diritto-dovere di analizzarli, interpretarli e porli in correlazione, prospettando una chiave di lettura. Ciò che esclude la colorazione diffamatoria è che i fatti obiettivi e la lettura che ne dà il giornale non vengano confusi, disorientando il lettore e alterandone la percezione. La ricostruzione dei fatti, la valutazione degli scritti e l’apprezzamento dell’esimente costituiscono accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito e sindacabili in cassazione nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis.
Il Fatto
La società ricorrente e l’erede di un noto imprenditore del settore della ristorazione convenivano in giudizio una casa editrice e alcuni giornalisti per ottenere il risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa. Un articolo pubblicato nel 2011 su un settimanale nazionale ricostruiva un’inchiesta della Procura antimafia che aveva condotto a numerosi arresti, descrivendo il tentativo di infiltrazione della criminalità organizzata nelle attività di ristorazione campana e citando più volte l’imprenditore e il gruppo a lui facente capo.
I ricorrenti assumevano che l’articolo avesse diffuso un messaggio falso e tendenzioso, facendo intendere un coinvolgimento dell’imprenditore in trattative in realtà mai avviate, e ledendo gravemente l’immagine personale e societaria. Il Tribunale di Roma rigettava la domanda; la Corte d’appello di Roma confermava il rigetto, riconoscendo l’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca giudiziaria. Avverso tale pronuncia i soccombenti proponevano ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti denunciavano la nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la Corte territoriale si fosse limitata a recepire la motivazione di primo grado. La Corte ritiene la censura infondata: la sentenza d’appello recepisce sì l’attività istruttoria del primo giudice, ma formula una autonoma valutazione che legittimamente si allinea a quella già espressa, pervenendo a un risultato di condivisione sulla base delle risultanze acquisite.
Con il secondo e il terzo motivo si denunciava il vizio di motivazione per non avere la Corte d’appello colto l’estraneità dell’imprenditore alla vicenda giudiziaria e per avere dato dell’articolo una lettura contraria al canone della verità. La Corte richiama anzitutto il limite posto dall’art. 348 quater, quinto comma, cod. proc. civ., che preclude le censure di motivazione in presenza di due decisioni di merito conformi, e ricorda che la ricostruzione storica, l’apprezzamento delle espressioni lesive e la valutazione dell’esimente costituiscono accertamenti in fatto (Cass. n. 18631 del 2022).
Nel merito, la Corte conferma che il diritto di cronaca è condizionato alla verità oggettiva della notizia, alla pertinenza e alla continenza; il giornalista deve controllare l’attendibilità della fonte, salvo che provenga dall’autorità giudiziaria, restando altrimenti responsabile, se non prova la buona fede (Cass. n. 2271 del 2005). Nel caso di specie, però, la pubblicazione non era semplice cronaca giudiziaria, ma un articolo di approfondimento, nell’ambito di un’inchiesta sui tentativi di infiltrazione della camorra.
Per il giornalismo d’inchiesta, i fatti vanno esposti rispettando la verità, ma possono poi essere letti e correlati con quel contributo di originalità proprio dell’approfondimento. Ciò che esclude la valenza diffamatoria è che fatti e interpretazione non vengano confusi, alterando la percezione del lettore: deve restare chiaro quali siano i fatti obiettivi e quale la lettura datane dal giornale.
Quanto alla continenza, la Corte richiama il principio per cui essa è correttezza formale e non eccedenza rispetto a quanto strettamente necessario per il pubblico interesse (Cass. n. 11767 del 2022), precisando che la narrazione giornalistica non equivale all’obbligo di un linguaggio grigio e anodino. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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