Tassa automobilistica, prescrizione triennale non convertibile in decennale (Cass. civ. Sez. V n. 23098 del 11.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di tassa automobilistica regionale, l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, ai sensi dell’art. 5, comma 51, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e modificato dall’art. 3 del d.l. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito dalla legge 7 marzo 1986, n. 60. La scadenza del termine perentorio per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non determina la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ., salvo che sia intervenuto un titolo giudiziale divenuto definitivo. Il contrasto tra motivazione e dispositivo che non incida sull’idoneità del provvedimento a rendere conoscibile la statuizione integra un errore materiale emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., non denunciabile con l’impugnazione.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un’intimazione di pagamento notificata nel marzo 2018 per conto della Regione, in dipendenza di una cartella di pagamento notificata nel novembre 2011, per il tributo della tassa automobilistica regionale relativo agli anni 2005 e 2006, oltre sanzioni.
La contribuente proponeva ricorso originario. Il giudice di primo grado lo rigettava, ritenendo applicabile la prescrizione decennale per effetto della mancata impugnazione della cartella. Il giudice di appello riformava la decisione, accogliendo l’impugnazione sul presupposto che i crediti si fossero estinti per il decorso della prescrizione triennale. La Regione ricorreva per la cassazione della sentenza di secondo grado, affidando il ricorso a tre motivi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte rileva che il difensore antistatario, a cui favore la sentenza impugnata abbia disposto la distrazione con condanna della parte alla rifusione delle spese, è legittimato a spiegare intervento volontario adesivo, ai sensi dell’art. 105, secondo comma, cod. proc. civ., rispetto alla posizione processuale del proprio assistito nel giudizio di cassazione, per resistere al ricorso proposto dal soccombente, sia pure limitatamente alla ripetibilità di quanto riscosso.
Con il primo motivo, la ricorrente censurava l’applicazione della prescrizione triennale. Il motivo è infondato. L’art. 5, comma 51, del d.l. n. 953/1982 applica un unico termine triennale sia per i diritti del contribuente sia per quelli dell’ente impositore, riferendosi alla prescrizione dell’azione “per il recupero delle tasse” e abbracciando così sia la fase di accertamento sia quella di riscossione. Il giudice di appello ha quindi correttamente ritenuto che il termine triennale non si converta in decennale per effetto della mancata impugnazione della cartella, in linea con Sezioni Unite n. 23397 del 2016. La sola scadenza del termine per opporsi non consente l’applicazione dell’art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale definitivo.
Con il secondo motivo, si denunciava la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo in ordine alla distrazione delle spese. Il motivo è infondato. La Corte ricorda il consolidato orientamento secondo cui il contrasto insanabile, che non consenta di individuare la statuizione mediante una valutazione di prevalenza, determina la nullità ai sensi dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.. Tuttavia, nella specie il contrasto è solo apparente, essendo stata soltanto omessa in motivazione la menzione della distrazione, pronunciata in dispositivo. Al più sarebbe configurabile una carenza di motivazione, non censurata in ricorso.
Con il terzo motivo, si lamentava la distrazione delle spese senza apposita istanza del difensore. Il motivo è inammissibile. La parte soccombente non ha alcun interesse a impugnare il provvedimento di distrazione emesso a favore del difensore della parte avversa, incidendo esso esclusivamente sui rapporti tra la parte vittoriosa e il suo difensore; ogni censura sulla validità della distrazione è riservata alla parte assistita, mediante il procedimento di revoca di cui all’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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