Spese di lite tra soccombenza virtuale e divieto di extra petizione (Cass. civ. Sez. V n. 23083 del 11.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che, in difetto di appello incidentale della parte vittoriosa sul merito ma soccombente sulle spese, desuma dalla parziale cessazione della materia del contendere una compensazione delle spese di lite mai statuita dal primo giudice, pronuncia oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni delle parti e incorre nel vizio di extra petizione, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.. La statuizione sulle spese non gravata dalla parte soccombente forma giudicato interno, sicché il giudice del gravame non può rimodularla sostituendo la scelta di integrale applicazione del principio di soccombenza con una compensazione presuntiva. La compensazione, anche parziale, richiede una specifica pronuncia e non può essere automaticamente desunta dalla parziale cessazione della materia del contendere.

Il Fatto

La contribuente aveva impugnato diverse cartelle di pagamento per tassa automobilistica emesse dalla Regione. Il giudice di primo grado aveva dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere per una cartella sgravata, accolto il ricorso per le restanti e condannato l’ente impositore alla rifusione integrale delle spese, liquidate in € 300,00.

La contribuente, vittoriosa sul merito ma non soddisfatta dell’importo liquidato, impugnò la statuizione sulle spese deducendo la violazione dei minimi tariffari. La Regione si costituì chiedendo la conferma della sentenza, senza proporre appello incidentale. Il giudice di secondo grado rigettò l’appello, ritenendo che il primo giudice avesse in realtà parzialmente compensato le spese e compensando quelle del grado di appello per l’alterno andamento della vicenda.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.. Il giudice di appello, riqualificando la statuizione di prime cure come frutto di una compensazione parziale, ha di fatto riformato d’ufficio la pronuncia sulle spese, pur in assenza di una domanda in tal senso.

Il ragionamento muove dalla distinzione tra soccombenza virtuale e compensazione. Il primo giudice aveva apprezzato la prevalente soccombenza dell’ente impositore, condannandolo alla rifusione integrale. La compensazione delle spese non è desumibile in via presuntiva dalla parziale cessazione della materia del contendere, ma esige una specifica pronuncia, nella sentenza assente.

La Corte richiama la costante giurisprudenza secondo cui il vizio di extra petizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle richieste ed eccezioni delle parti, oppure su questioni non dedotte e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene della vita diverso da quello domandato. Il potere-dovere di qualificare diversamente i fatti incontra il limite del petitum e della causa petendi (Sez. V n. 18830 del 2017; Sez. V n. 8716 del 2021; Sez. V n. 10897 del 2022; Sez. Trib. n. 17319 del 2024; Sez. Trib. n. 3850 del 2025).

La ricostruzione della sentenza d’appello ha quindi sostituito la statuizione di condanna integrale con una condanna condizionata dalla compensazione mai disposta, violando il giudicato interno formatosi sulla pronuncia non gravata dall’ente soccombente. Il secondo motivo, proposto in via subordinata, è dichiarato assorbito.

La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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