Polizza D&O: è nulla per inesistenza del rischio la clausola che copre il rimborso spontaneo dell’amministratore non dovuto per legge o contratto (Cass. 18458/2026)
Corte di Cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 18458 dell’8 giugno 2026 (R.G. 7566/2023), adunanza camerale del 20 maggio 2026 — Presidente Rossetti, Relatore Saija.
Il principio di diritto
Principio di diritto enunciato nell’interesse della legge ex art. 363 cod. proc. civ.: «È nulla per inesistenza del rischio ex art. 1895 c.c. la clausola, inserita in una polizza c.d. D&O, in virtù della quale l’assicuratore si obbliga a rivalere una società commerciale delle somme che questa, senza esservi tenuta per legge o per contratto, abbia pagato al proprio amministratore per tenerlo indenne dalle pretese risarcitorie di terzi, cui l’amministratore abbia arrecato danno con dolo o colpa nell’esercizio delle proprie mansioni».
Il fatto
La controversia verteva sull’operatività di una clausola (secondo il modello c.d. “side B”) di una polizza D&O — assicurazione sulla responsabilità civile degli amministratori di società — che prevedeva il rimborso alla società di quanto essa avesse versato a titolo di manleva dei propri amministratori, in relazione a un contenzioso per illeciti concorrenziali.
La Corte d’appello aveva rigettato la domanda di indennizzo in base a due autonome rationes: la polizza copriva solo la responsabilità civile degli amministratori, non quella della società per fatto dei propri amministratori; e mancava un obbligo di rimborso. Le società e l’amministratore ricorrevano per cassazione con quattro motivi.
La motivazione
Il ricorso è dichiarato inammissibile per plurime ragioni: le censure investono l’interpretazione della clausola — attività riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non per violazione dei canoni ermeneutici e non con la mera proposta di una lettura alternativa — colpiscono una sola delle due autonome rationes decidendi, e in sostanza deducono un errore nella valutazione della prova non più denunciabile.
Nondimeno, data la particolare importanza della questione, la Corte enuncia il principio nell’interesse della legge (art. 363 cod. proc. civ.). Nell’assicurazione contro i danni il rischio deve consistere in un evento fortuito, futuro, incerto e non voluto (artt. 1895 e 1900 c.c.); la società non è tenuta per legge a manlevare l’amministratore dei danni causati a terzi con dolo o colpa (l’unica obbligazione concepibile sarebbe il regresso ex art. 2055 c.c., che richiederebbe però un’assicurazione della responsabilità civile della società, non un’assicurazione contro i danni); e un rimborso deciso spontaneamente non è “non voluto”. Ne discende la nullità, per inesistenza del rischio, della clausola che copre tale rimborso. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.
Implicazioni pratiche
Nelle polizze D&O la copertura “side B” — il rimborso alla società di quanto essa abbia pagato per tenere indenni gli amministratori — è valida solo se la società era tenuta a quel rimborso per legge o per contratto. La clausola che copre un rimborso spontaneo di somme non dovute è nulla per inesistenza del rischio (art. 1895 c.c.): manca un evento fortuito e “non voluto”.
Il discrimine è la nozione di rischio nell’assicurazione contro i danni (artt. 1895 e 1900 c.c.): un esborso deciso liberamente dall’assicurato non è assicurabile; per coprire l’ipotesi di danno concausato da società e amministratore (regresso ex art. 2055 c.c.) servirebbe semmai un’assicurazione della responsabilità civile della società. Sul piano processuale, l’interpretazione delle clausole di polizza spetta al giudice di merito, in cassazione si denuncia solo la violazione dei canoni ermeneutici, e la sentenza fondata su più rationes autonome va censurata in tutte: il principio ex art. 363 cod. proc. civ. resta come guida anche a fronte di un ricorso inammissibile.
Provvedimento integrale: scarica il PDF