Compensazione IVA infragruppo: la garanzia è requisito sostanziale (Cass. civ. Sez. V n. 31385 del 02.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di compensazione IVA infragruppo, la prestazione della garanzia prevista dall’art. 38 bis d.P.R. n. 633/1972 costituisce requisito sostanziale di perfezionamento dell’operazione, non un adempimento formale. La sua omissione determina una indebita compensazione riconducibile a omesso versamento, con obbligo di versare all’Ufficio l’importo corrispondente alle eccedenze compensate. La non contestazione del credito e il decorso dei termini di accertamento non fanno venir meno tale presupposto legale. Quanto al profilo soggettivo, il garante deve essere iscritto all’albo previsto dall’art. 106 T.U.B.; l’iscrizione nella sezione speciale di cui all’art. 155, comma 4, T.U.B. non è equipollente e rende la garanzia inidonea.

Il Fatto

Una società contribuente, nell’ambito di una procedura di liquidazione IVA di gruppo, ha utilizzato in compensazione un’eccedenza a credito relativa al periodo d’imposta 2010, presentando il prospetto delle liquidazioni e una polizza fideiussoria rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva fidi. L’Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento per recuperare il credito, ritenendo non valida la fideiussione perché prestata da soggetto iscritto nella sezione speciale dell’art. 155, comma 4, T.U.B. e non nell’albo dell’art. 106 T.U.B.

La Commissione Tributaria Provinciale ha rigettato il ricorso della contribuente; la Commissione Tributaria Regionale ha invece accolto l’appello, annullando l’atto. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione delle norme sulla compensazione infragruppo. La contribuente ha resistito con controricorso, eccependo tra l’altro l’esistenza di un giudicato esterno formatosi nei confronti della società controllante.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge l’eccezione di giudicato esterno. Sotto il profilo soggettivo, la sentenza richiamata riguarda la controllante, mentre il giudizio verte sulla controllata: la comunanza di gruppo e la partecipazione alla liquidazione centralizzata non trasferiscono la preclusione da un soggetto all’altro. Sotto il profilo oggettivo, manca la premessa logica indispensabile, poiché la precedente pronuncia ha valutato la garanzia rispetto a un credito consolidato e non contestato, posizione autonoma e distinta da quella odierna.

Quanto al primo motivo, la Corte lo dichiara infondato. La motivazione apparente ricorre solo quando non è possibile individuare il percorso argomentativo della decisione; non basta una esposizione succinta delle ragioni di fatto e di diritto. Nel caso concreto la ratio decidendi è chiaramente individuabile nella valorizzazione della non contestazione del credito, ritenuta idonea a escludere la necessità della garanzia.

Il secondo motivo è invece fondato. La sentenza d’appello non afferma l’idoneità della garanzia, ma ne presuppone l’irrilevanza. La Corte ribadisce che la compensazione infragruppo si perfeziona solo previa prestazione delle garanzie di cui all’art. 38 bis d.P.R. n. 633/1972, in virtù del rinvio operato dall’art. 6, comma 3, del D.M. 13 dicembre 1979. In mancanza, l’importo corrispondente alle eccedenze va versato all’Ufficio entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.

La non contestazione del credito e il decorso dei termini di controllo non incidono sul presupposto legale di perfezionamento: senza garanzia l’operazione non si perfeziona e l’importo va versato. Sul piano soggettivo, il legislatore circoscrive tassativamente i soggetti abilitati, richiedendo l’iscrizione all’albo ex art. 106 T.U.B. quale condizione sostanziale di idoneità del garante. L’iscrizione nella sezione speciale dell’art. 155, comma 4, T.U.B., applicabile ratione temporis, non è equipollente: accoglieva confidi minori, privi dello status di intermediario finanziario e non soggetti ai presidi prudenziali.

Nel caso di specie la garanzia risulta pertanto inidonea e la compensazione indebita, con obbligo di versamento delle somme compensate e applicazione delle relative sanzioni. Il ricorso va accolto sul secondo motivo, respinto il primo; la sentenza d’appello è cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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