Indagini finanziarie: l’autorizzazione preventiva va allegata all’avviso, non basta che esista (Cass. trib. 19960/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 19960 del 15 giugno 2026 (R.G.N. 4923/2019) — Presidente Angelina-Maria Perrino, Relatore Salvatore Leuzzi.

Il principio di diritto

L’autorizzazione prevista dall’art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. 600/1973 (e dall’art. 51, comma 2, n. 7, d.P.R. 633/1972 per l’IVA) è il presupposto normativo dell’acquisizione delle informazioni bancarie: la sua mera esistenza non basta se non è allegata all’avviso di accertamento o trasfusa nel suo contenuto essenziale, così da porre il contribuente in condizione di apprezzarne data, presupposti, perimetro soggettivo e oggettivo e riferibilità all’attività istruttoria. Alla luce della sentenza CEDU Ferrieri e Bonassisa c. Italia (art. 8 CEDU), l’omessa allegazione inficia la legittimità dell’atto.

Il fatto

L’Agenzia delle Entrate avviava indagini finanziarie, ai sensi degli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972, sui conti intestati agli associati di uno studio legale associato, per gli anni 2005-2006, ritenendo ingiustificati consistenti flussi finanziari ed emettendo avvisi di accertamento nei confronti dello studio e degli ex soci per imposte dirette e IVA.

La Commissione tributaria provinciale di Perugia riduceva parzialmente le pretese; la Commissione tributaria regionale dell’Umbria respingeva i gravami, confermando. I contribuenti ricorrevano per cassazione, deducendo tra l’altro il difetto o la mancata allegazione della preventiva autorizzazione alle indagini bancarie.

La motivazione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nella parte proposta in nome dell’ex studio associato (ormai sciolto), rigetta il primo motivo e accoglie il secondo, con assorbimento del terzo. L’autorizzazione all’esame dei conti bancari costituisce, per espressa previsione normativa, il presupposto dell’acquisizione delle informazioni: deve preesistere all’esercizio del potere istruttorio, poiché solo un titolo anteriore all’accesso ai dati assolve alla funzione di controllo.

Nella specie l’Agenzia riconosceva che l’autorizzazione, pur esistente e preventiva, non era stata allegata né trasfusa nel suo contenuto essenziale: il contribuente non è stato posto in condizione di apprezzarne data, presupposti, perimetro soggettivo e oggettivo e l’effettiva riferibilità all’attività istruttoria posta a fondamento dell’avviso.

La censura si salda con la sentenza della Corte EDU Ferrieri e Bonassisa c. Italia dell’8 gennaio 2026, che ha ravvisato la violazione dell’art. 8 CEDU nel regime interno di accesso ai dati bancari, per difetto di motivazione dell’autorizzazione e di controllo effettivo. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria per la verifica dell’incidenza delle risultanze bancarie e il riesame del merito.

Implicazioni pratiche

Per il contribuente sottoposto ad accertamento da indagini finanziarie, la verifica dell’autorizzazione è ora un varco difensivo di primo piano: non basta che l’ufficio affermi che esiste, occorre che sia allegata o riprodotta nel suo contenuto essenziale nell’avviso. In difetto, l’atto è illegittimo. Conviene eccepire specificamente l’omessa allegazione e l’impossibilità di verificare data, presupposti e perimetro della misura.

Per gli uffici, la prassi di limitarsi a menzionare l’autorizzazione non regge più: alla luce della CEDU Ferrieri e Bonassisa, il titolo va reso conoscibile e verificabile. Da notare, infine, il profilo processuale: il ricorso proposto in nome di un’associazione professionale ormai sciolta è inammissibile.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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