Operazioni inesistenti: scritture regolari e pagamenti tracciabili non provano l’effettività; distinti gli effetti su IVA e imposte dirette (Cass. trib. 10222/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 10222/2026, pubblicata il 19 aprile 2026 (R.G.N. 11266/2020) — camera di consiglio del 4 marzo 2026, Presidente Andreina Giudicepietro, Relatore Danilo Chieca.
Il principio di diritto
In tema di IVA e imposte dirette, la prova dell’effettiva esistenza di un’operazione contestata come inesistente non può desumersi dall’esibizione della fattura né dalla regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia; occorre distinguere l’inesistenza oggettiva — nella quale rientra anche la sovrafatturazione — dall’inesistenza soggettiva, con i diversi effetti sulla detraibilità dell’IVA e sulla deducibilità dei costi.
Il fatto
L’Agenzia delle Entrate accertava a carico di una s.a.s. (fabbricazione e commercio di gioielli) maggiori IRAP e IVA per il 2011, disconoscendo la deduzione di quote di ammortamento di beni strumentali: la società aveva utilizzato fatture — emesse nel 2005 da una s.r.l. ritenuta “cartiera” — per l’acquisto di macchinari per la lavorazione dell’oro. Secondo l’Ufficio, la merce era passata direttamente dai fornitori alla società tramite l’interposizione fittizia della s.r.l., con importi gonfiati (sovrafatturazione) per accedere a maggiori contributi pubblici. La Commissione tributaria provinciale respinse i ricorsi; la Commissione tributaria regionale della Sicilia accolse l’appello e annullò l’atto. L’Agenzia ricorse per cassazione con cinque motivi.
La motivazione
È fondato il quarto motivo (violazione di legge), respinti gli altri. La Corte ribadisce i principi in tema di operazioni inesistenti. Per le operazioni oggettivamente inesistenti (mai poste in essere, inclusa la sovrafatturazione), l’Ufficio deve fornire elementi idonei a dimostrare che l’operazione non è stata effettuata; assolto tale onere, spetta al contribuente provarne l’effettiva esistenza, prova che non può consistere nella fattura, né nella regolarità formale delle scritture o dei mezzi di pagamento, facilmente falsificabili e normalmente utilizzati proprio per far apparire reale ciò che è fittizio. Per le operazioni soggettivamente inesistenti, l’IVA è indetraibile, mentre i costi restano deducibili ai fini delle imposte dirette (art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537/1993) salvi i limiti di effettività, inerenza, competenza e certezza. La Commissione regionale aveva errato: aveva ritenuto reali le operazioni per l’effettivo acquisto e montaggio dei macchinari e per l’uso di bonifici tracciabili, senza considerare che la sovrafatturazione è inesistenza oggettiva in parte qua e che i pagamenti tracciabili non provano l’effettività; avrebbe dovuto accertare se le fatture fossero state emesse dalla “cartiera” per importi maggiori del reale e determinare quale parte dei costi fosse detraibile ai fini IVA e quale deducibile ai fini delle imposte dirette.
Esito: accoglie il quarto motivo, respinti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.
Implicazioni pratiche
Chi contesta un accertamento per operazioni inesistenti non può limitarsi a esibire fatture, scritture regolari e pagamenti tracciabili: la loro regolarità formale non prova l’effettività dell’operazione. Il giudice tributario deve distinguere l’inesistenza oggettiva (compresa la sovrafatturazione) da quella soggettiva, applicando il diverso regime di detraibilità dell’IVA e di deducibilità dei costi. Il principio è rilevante per il contenzioso su frodi carosello, società “cartiere” e costi non inerenti.
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