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Tenuità del fatto in udienza preliminare: l’imputato non può impugnare, la sentenza non gli nuoce (Cass. pen. Sez. II n. 12726 del 07.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per carenza di interesse, l’impugnazione proposta dall’imputato avverso la sentenza, pronunziata all’udienza preliminare, di non luogo a procedere per la particolare tenuità del fatto, trattandosi di decisione che non ha efficacia di giudicato, ex art. 651-bis cod. proc. pen., nei giudizi civili o amministrativi e che non può produrre, nei confronti del predetto, effetti pregiudizievoli. (Fattispecie relativa a ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.) (Rv. 289721-01)

Il Fatto

Un imputato era stato accusato di calunnia ai danni di un giudice di pace. Il Giudice dell’udienza preliminare, ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen., aveva pronunciato sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. La Corte d’appello di Reggio Calabria aveva confermato la decisione e la Corte di cassazione, con sentenza del maggio 2025, aveva rigettato il ricorso dell’imputato.

L’imputato ha allora proposto ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. Con il primo motivo ha sostenuto che la Cassazione non avesse rilevato che egli, presente all’udienza preliminare, non era stato informato dell’intenzione del pubblico ministero di chiedere il proscioglimento per tenuità del fatto e non aveva quindi potuto opporsi a una richiesta “a sorpresa”; la Corte, a suo dire, non avrebbe preso visione del verbale di udienza, limitandosi ad affermare che il ricorrente non aveva dedotto la propria assenza. Con il secondo motivo ha riproposto ampie parti del precedente ricorso, per dimostrare un errore percettivo nella valutazione di un’ordinanza dalla quale, secondo la difesa, sarebbe emersa l’illegittimità dell’operato del giudice asseritamente calunniato. Il ricorrente ha depositato personalmente una memoria; il difensore ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, che aveva chiesto l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse, senza esaminare gli errori di fatto denunciati. Il punto di partenza è la natura della decisione di primo grado: una sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto emessa dal Giudice dell’udienza preliminare ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen., dunque una pronuncia che non è frutto di un accertamento effettivo della sussistenza del reato.

La Corte ricorda che l’art. 651-bis cod. proc. pen. attribuisce efficacia di giudicato nei giudizi civili e amministrativi soltanto alla sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto pronunciata all’esito del dibattimento. La sentenza resa in udienza preliminare ne è esclusa. Ne deriva che la statuizione nei confronti del ricorrente non può nuocergli in alcuna sede: non vincola il giudice civile o amministrativo e non produce effetti pregiudizievoli. La Corte richiama, in questo senso, la motivazione di Sez. 5, n. 21409 del 2016.

Su questa base la Cassazione lascia impregiudicata la questione generale se sia ammissibile il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. contro una sentenza di proscioglimento per tenuità del fatto. Nel caso concreto la risposta è assorbita da un dato preliminare: manca, e non è stato altrimenti prospettato, l’interesse del ricorrente a coltivare il mezzo straordinario di impugnazione, perché dalla decisione che vorrebbe rimuovere non gli può derivare alcun pregiudizio. Vale il principio generale dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., richiamato tra i riferimenti normativi della massima: l’impugnazione presuppone un interesse concreto.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, commisurata al grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Sul piano pratico, la decisione conferma che chi viene prosciolto per tenuità del fatto in udienza preliminare, anche se ritiene di avere diritto a un’assoluzione piena, non dispone di uno strumento di impugnazione utile, perché l’ordinamento non ricollega a quella pronuncia conseguenze sfavorevoli nei giudizi civili o amministrativi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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