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Continuazione in esecuzione: la detenzione domiciliare sostitutiva non può tornare reclusione (Cass. pen. Sez. I n. 13540 del 14.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione che, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., ridetermini la pena complessiva a seguito del riconoscimento della continuazione non può ripristinare la pena della reclusione già sostituita dal giudice della cognizione ex art. 20 bis cod. pen. (nella specie, la detenzione domiciliare sostitutiva), poiché ciò determinerebbe una immutazione tipologica della pena peggiorativa per il condannato, in violazione delle finalità di “favor” consustanziali all’istituto di cui all’art. 81 cpv. cod. pen. (Rv. 289744-01)

Il Fatto

Un condannato aveva chiesto al Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, la continuazione tra due condanne per furto in abitazione aggravato commessi nel febbraio 2016. La prima sentenza, irrevocabile nel 2025, aveva inflitto due anni di reclusione, sostituiti con la detenzione domiciliare sostitutiva di pari durata, e 600 euro di multa; la seconda, di patteggiamento del 2020, otto mesi di reclusione e 300 euro di multa. Il giudice ha accolto parzialmente l’istanza e ha rideterminato la pena complessiva in due anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione e 733 euro di multa, senza tenere conto della sostituzione già operata.

Il Procuratore della Repubblica ha proposto opposizione, osservando che le pene unificate non erano omogenee e chiedendo, in alternativa, la revoca della detenzione sostitutiva con reviviscenza della reclusione oppure l’estensione della detenzione sostitutiva anche ai residui cinque mesi e dieci giorni; dubitava inoltre della possibilità di un cumulo “misto” ex art. 70 legge n. 689 del 1981. Il giudice dell’esecuzione, rilevato che l’ordinanza emessa in contraddittorio era impugnabile solo con ricorso per cassazione, ha riqualificato l’opposizione e trasmesso gli atti. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto previa rettifica ex art. 619 cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Prima Sezione ritiene il ricorso fondato. Il giudice dell’esecuzione ha rideterminato la pena in termini di sola reclusione, dimenticando ciò che aveva dato atto in premessa: per il reato più grave la pena di due anni era stata sostituita con la detenzione domiciliare. Non è consentito, in sede di applicazione dell’art. 671 cod. proc. pen., ripristinare la reclusione già sostituita dal giudice della cognizione con una pena detentiva breve: ne deriverebbe una immutazione tipologica della sanzione con ricadute in peius, in contrasto con le finalità di favor rei proprie della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen.

È pacifico che l’applicazione del reato continuato, quale che sia il metodo di calcolo seguito, non può mai risolversi a danno del condannato. Il criterio vale soprattutto quando la continuazione unifica reati puniti con pene eterogenee, come la reclusione e la detenzione domiciliare sostitutiva. Quest’ultima, come tutte le pene detentive brevi, ha natura di pena autonoma (art. 56 legge n. 689 del 1981); la regola di equivalenza dell’art. 57, per cui un giorno di pena sostitutiva vale un giorno di pena detentiva, non incide su questa qualificazione. Con la riforma Cartabia (art. 20-bis cod. pen. e art. 53 legge n. 689 del 1981) le pene sostitutive non sono più modalità esecutive della detenzione, ma una categoria sanzionatoria autonoma, applicata dal giudice della cognizione con potere discrezionale guidato dai criteri dell’art. 133 cod. pen., da usare due volte: per quantificare la pena detentiva e per scegliere la sostitutiva (Sez. 2, n. 8794 del 2024).

L’ordinanza è annullata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino. La Corte indica due strade, lasciando libero il giudice del rinvio: specificare nel dispositivo la natura della pena di due anni di detenzione domiciliare sostitutiva e aggiungervi l’aumento di otto mesi di reclusione e 300 euro di multa già calcolato, con esecuzione prima della reclusione e poi della sanzione sostitutiva (art. 70 legge n. 689 del 1981); oppure, ex art. 58 legge n. 689 del 1981 e art. 133 cod. pen., applicare per intero la detenzione domiciliare sostitutiva, dato che i limiti degli artt. 53 e 56 coprirebbero l’intera pena rideterminata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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