Rinnovazione dell’esame dell’imputato e motivazione rafforzata in appello (Cass. pen. Sez. IV n. 35023 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appello del pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., a disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, obbligo che comprende anche l’esame dell’imputato reso in primo grado. Il sintagma “prove dichiarative” ricomprende, infatti, tutte le prove provenienti da dichiaranti, senza distinzioni o limitazioni, purché l’originaria pronuncia assolutoria si sia fondata su quelle dichiarazioni. La sentenza di appello che ribalta la decisione assolutoria e condanna l’imputato postula, inoltre, una motivazione rafforzata, concorrente e non alternativa rispetto all’obbligo di rinnovazione, idonea a dar conto delle difformi conclusioni raggiunte e a fugare ogni ragionevole dubbio. Ne deriva l’annullamento con rinvio della sentenza che, nel riformare l’assoluzione, abbia omesso la rinnovazione dell’esame e fatto ricorso a petizioni di principio.

Il Fatto

Con sentenza in data 29.11.2024, la Corte di appello di Brescia, in riforma della pronuncia con cui il G.I.P. del Tribunale di Bergamo, all’esito di giudizio abbreviato, aveva assolto l’imputato dal delitto di sfruttamento del lavoro, lo dichiarava penalmente responsabile di tale reato e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia.

Avverso tale decisione il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi. La questione centrale riguarda il ribaltamento in appello di una sentenza assolutoria resa in esito a rito abbreviato, senza che sia stato rinnovato l’esame dell’imputato, che in primo grado era stato assunto e aveva costituito la condizione stessa della scelta del rito alternativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente il primo e il secondo motivo, riguardanti la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 603 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24, 111 e 117 Cost., e il dedotto vizio di motivazione rafforzata.

La Corte territoriale, si osserva, non ha fatto buon governo della regola posta dall’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., che impone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei casi di prove dichiarative assunte in udienza o all’esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato. Nel caso di specie, essendosi fondata l’originaria assoluzione anche sulle dichiarazioni a discolpa rese dall’imputato nel proprio esame, la Corte di appello avrebbe dovuto rinnovare l’atto prima di pronunciare condanna.

Dal testo della norma si desume, con chiarezza, la riferibilità dell’obbligo di rinnovazione anche a tali dichiarazioni: il sintagma “prove dichiarative” è comprensivo di tutte le prove provenienti da dichiaranti, senza distinzioni o limitazioni di sorta. La Corte richiama l’insegnamento di Sez. III n. 16131 del 20.12.2022, dep. 17.04.2023, Rv. 284493-02, secondo cui la necessità di assumere l’esame dell’imputato in caso di riforma della sentenza assolutoria rientra nella più generale esigenza di rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva. Nel medesimo senso richiama Sez. VI n. 27163 del 05.05.2022, Rv. 283631-01, che esclude l’obbligo ove manchi l’assunzione delle dichiarazioni o la valutazione dei giudici di merito si sia incentrata su risultanze istruttorie diverse.

La decisione impugnata risulta inoltre priva della prescritta motivazione rafforzata. La Corte ribadisce che tale obbligo è concorrente, e non alternativo, rispetto a quello di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva: la sentenza di appello che ribalti l’assoluzione con condanna postula entrambi (Sez. III n. 16131 del 2022, Rv. 284493-03). Nel caso di specie la Corte territoriale ha fatto conseguire automaticamente la condizione di precarietà delle persone offese dal loro status di immigrati, ricorrendo a petizioni di principio in luogo di un ordito argomentativo di forza persuasiva superiore.

Accertata l’inosservanza delle norme processuali richiamate, la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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