Amministratore di fatto e prestanome nei reati tributari: ricorsi inammissibili (Cass. pen. Sez. III n. 36341 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei reati tributari di cui al d.lgs. n. 74/2000 il novero dei soggetti attivi non è circoscritto ai soli obbligati fiscali: risponde l’amministratore di fatto che eserciti una significativa e continua attività gestoria, non episodica od occasionale, anche senza esercitare tutti i poteri tipici dell’organo di gestione. L’amministratore di diritto che si presti quale mero prestanome risponde comunque dei reati omissivi, perché l’accettazione della carica gli impone doveri di vigilanza e controllo, con responsabilità a titolo di dolo generico o eventuale. Il decreto di archiviazione non preclude il successivo giudizio per il medesimo fatto, non essendo suscettibile di esecuzione né di irrevocabilità, e non è raffrontabile sul piano probatorio con la sentenza emessa a cognizione piena.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 31.01.2025, conferma la condanna di tre imputati per una serie di reati tributari: utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, indicazione di elementi attivi inferiori a quelli effettivi, omesso versamento IVA e compensazione di crediti inesistenti. Due dei condannati sono ritenuti amministratori di fatto della società, il terzo amministratore di diritto e prestanome.

Contro la decisione propongono ricorso per cassazione tutti e tre. Il primo deduce vizio di motivazione sul ruolo gestorio, sostenendo che un decreto di archiviazione del Gip di Torino aveva escluso la qualifica di amministratore di fatto sulla base del medesimo compendio probatorio. Il secondo contesta l’elemento soggettivo, il diniego delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio. Il terzo lamenta la carenza di prova del dolo specifico e l’eccessiva severità della pena. Il Procuratore generale conclude per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

Sul primo ricorso la Corte esclude qualsiasi violazione del divieto di bis in idem. Il decreto di archiviazione non è provvedimento suscettibile di esecuzione né idoneo a conseguire l’irrevocabilità, richiamando sul punto Sez. I n. 39498 del 07.06.2023. Esso è atto meramente valutativo della mancanza di elementi sufficienti per l’esercizio dell’azione penale, revocabile in presenza di sopravvenienze probatorie, e non può essere confrontato sul piano motivazionale con la sentenza emessa all’esito di un’accertamento a cognizione piena.

La Corte rileva poi che il decreto invocato non contiene alcun cenno alla qualifica soggettiva, essendo stata accolta l’archiviazione per carenza dell’elemento soggettivo del reato fallimentare. La qualifica di amministratore di fatto resta quindi sindacabile in legittimità solo sotto il profilo della tenuta logico-formale della motivazione. E la motivazione è solida: la società è stata costituita in pendenza dell’istanza di fallimento di due società facenti capo ai ricorrenti, un patto parasociale riconosceva agli stessi i poteri di gestione, documentazione extracontabile attestava la consegna degli incassi, e il ruolo gestorio emergeva anche nella società estera fornitrice.

Sul secondo ricorso, la Corte ribadisce che soggetto attivo dei reati è “chiunque”, non solo gli obbligati fiscali, e che nel novero rientrano gli amministratori di fatto. Non occorre l’esercizio di tutti i poteri tipici, ma una significativa e continua attività gestoria, non episodica od occasionale (Sez. III n. 22108 del 19.12.2014). La prova della posizione gestoria in una società “cartiera” può trarsi dal ruolo di ideatore e organizzatore del meccanismo fraudolento (Sez. III n. 20052 del 14.04.2022). Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato con l’assenza di elementi positivi, non essendo più sufficiente il solo stato di incensuratezza dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., e il trattamento sanzionatorio è insindacabile ove sorretto da motivazione congrua.

Sul terzo ricorso, la Corte richiama il principio per cui l’amministratore di diritto risponde del reato omissivo quale diretto destinatario degli obblighi di legge anche se mero prestanome, perché la semplice accettazione della carica attribuisce doveri di vigilanza e controllo (Sez. F n. 42897 del 09.08.2018). Il dolo specifico può desumersi dal complesso dei rapporti tra prestanome e amministratore di fatto, assumendo valore decisivo la macroscopica illegalità dell’attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità (Sez. III n. 2570 del 28.09.2018). I ricorsi sono dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e alla sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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