Termine di contestazione disciplinare decorre dalla ricezione degli atti da parte dell’UPD (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18911 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato, il termine di quaranta giorni per la contestazione dell’addebito, previsto a pena di decadenza dall’art. 55 bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, decorre dal momento in cui la notizia dell’infrazione perviene formalmente all’UPD, e non dalla conoscenza che dell’infrazione abbiano avuto i singoli componenti dell’ufficio. La collegialità dell’organo rileva non solo per i suoi provvedimenti ma anche per le sue conoscenze, essendo necessaria una ufficializzazione della notizia tramite formale protocollazione. L’inosservanza del termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti all’UPD, avendo funzione meramente sollecitatoria, non determina di per sé l’illegittimità della sanzione, salvo che il ritardo abbia ostacolato il diritto di difesa.

Il Fatto

Il ricorrente, dirigente e comandante della Polizia Municipale di un Comune, aveva tenuto in orario di servizio un corso di formazione presso la Scuola regionale di formazione della P.A., senza preventiva comunicazione scritta all’amministrazione, avvalendosi per il trasporto dell’automobile d’ufficio condotta da una collega. L’amministrazione gli aveva irrogato la sanzione conservativa della multa di 500 euro, ricondotta all’art. 7, comma 4, del CCNL 22.2.2010.

Il Tribunale aveva rigettato il ricorso del lavoratore e la Corte d’appello aveva confermato la decisione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti dall’amministrazione comunale con controricorso illustrato da memoria.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 7, comma 4, del CCNL di riferimento, sostenendo che una comunicazione, seppure informale, era intervenuta e che per le attività para-istituzionali non era necessaria l’autorizzazione. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, ricordando che il vizio di violazione di norme di diritto implica un problema interpretativo della fattispecie astratta, mentre l’errata ricostruzione della fattispecie concreta è censurabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione.

Il ricorrente riproponeva la propria lettura delle deposizioni testimoniali. La Corte ha rilevato che il giudice d’appello aveva motivatamente disatteso tali giustificazioni, affermando che, pur non occorrendo l’autorizzazione, era comunque necessaria la comunicazione preventiva, nella specie non effettuata. La censura, concentrandosi sul profilo autorizzatorio, non coglieva il decisum e sollecitava un diverso giudizio di fatto, non consentito in sede di legittimità.

Con il secondo motivo il ricorrente deduceva la decadenza dell’amministrazione dall’esercizio del potere disciplinare, sostenendo che il termine di quaranta giorni dovesse decorrere dalla conoscenza dell’esposto da parte del dirigente delle Risorse umane, che era anche presidente dell’UPD. La Corte ha richiamato Cass. Sez. L n. 16900 del 10/08/2016, secondo cui la data di prima acquisizione della notizia coincide con quella in cui essa è pervenuta all’UPD o, se anteriore, al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, restando irrilevante la conoscenza acquisita dai singoli componenti.

Il Collegio ha dato continuità a tale indirizzo, aggiungendo che la conoscenza della notizia, per essere correlata alle attività dell’organo, postula una ufficializzazione tramite formale protocollazione, propria dell’Ufficio nel suo complesso. Esigenze di certezza, poste a tutela del dipendente, vanno rispettate per simmetria anche verso l’amministrazione, individuando in modo certo il dies a quo. Il termine, sia prima che dopo le modifiche del d.lgs. n. 75/2017, decorre dal momento in cui l’UPD riceve gli atti dal responsabile della struttura (Cass. n. 11635 del 2021; Cass. n. 20730 del 2022; Cass. n. 10284 del 2023; Cass. n. 20235 del 2023; Cass. n. 12068 del 2025).

La Corte ha infine ribadito che l’inosservanza del termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti ha funzione meramente sollecitatoria e che, in caso di sanzione più grave, opera il raddoppio dei termini (Cass. n. 22075/2018). Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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