Collaborazioni a progetto e Onlus: nessuna deroga alla specificità del progetto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17448 del 02.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata indicazione di uno specifico progetto nel contratto di collaborazione coordinata e continuativa determina la conversione automatica del rapporto in lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 69 del d.lgs. n. 276/2003, senza che rilevi l’indagine istruttoria circa la natura autonoma o subordinata della prestazione. Nessun regime di favore o di deroga è rinvenibile per gli enti che perseguono finalità sociali e umanitarie, quali le Onlus, rispetto alla necessaria specificità del progetto. L’omessa o infedele denuncia mensile all’INPS di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri obbligatori, integra l’ipotesi di evasione contributiva ex art. 116, comma 8, lett. B), legge n. 388/2000, gravando sul datore di lavoro l’onere di provare la mancanza dell’intento fraudolento.

Il Fatto

L’ente ricorrente, un’associazione Onlus, impugnava tre verbali di accertamento con cui l’INPS aveva contestato l’irregolarità di numerose posizioni lavorative di collaboratori occasionali e a progetto. Secondo gli ispettori, le prestazioni rese non presentavano i caratteri di genuinità propri delle tipologie contrattuali utilizzate, con conseguente riqualificazione in termini di lavoro subordinato e rideterminazione degli obblighi contributivi.

Sia il Tribunale di Macerata sia la Corte d’appello di Ancona rigettavano la domanda dell’ente, rilevando che la mancata individuazione di uno specifico progetto determinava la conversione automatica del rapporto ai sensi dell’art. 69 del d.lgs. n. 276/2003. Avverso tale sentenza, l’Onlus proponeva ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la nullità della sentenza per la trattazione cartolare dell’udienza in appello. Il ricorrente non aveva specificato quale concreto pregiudizio al diritto di difesa fosse derivato dall’omessa discussione orale, in linea con il precedente delle Sezioni Unite n. 27368/2025 sulla sostituzione dell’udienza pubblica con la trattazione scritta nel periodo emergenziale.

Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati dichiarati inammissibili in quanto diretti a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio, pur in presenza di due decisioni di merito concordi sulla medesima questione di fatto ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. Nel merito, i motivi sono stati comunque ritenuti infondati: la Corte ha escluso che esista alcun regime di favore per gli enti che perseguono finalità sociali, rilevando che il progetto doveva ritenersi non specifico in quanto sovrapponibile all’attività svolta dal datore di lavoro e all’oggetto sociale.

Quanto al quarto motivo, relativo al regime sanzionatorio, la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l’omessa o infedele denuncia mensile attraverso i modelli DM10 configura evasione contributiva e non la meno grave omissione. L’accertamento della volontà occultatrice dell’ente, finalizzata a creare una situazione giuridica apparente per sottrarsi ai maggiori oneri contributivi, è stato ritenuto un accertamento di fatto adeguatamente motivato dalla Corte territoriale.

Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite e alla rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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