Rinuncia al ricorso priva dei requisiti dell’art. 390 c.p.c. e inammissibilità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18910 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione che non presenti i requisiti di cui all’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ. — notifica alle parti costituite o comunicazione agli avvocati delle stesse per l’apposizione del visto — non è idonea a determinare l’estinzione del processo. Essa tuttavia denota il venir meno definitivo di ogni interesse alla decisione e comporta, perciò, l’inammissibilità del ricorso, salvo che la controparte manifesti la volontà di ottenere comunque la pronuncia sull’oggetto del contendere. La natura di inammissibilità sopravvenuta esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, che impone al ricorrente non vittorioso il versamento di una somma pari al contributo unificato già corrisposto.
Il Fatto
Il ricorrente, docente di disegno tecnico, aveva impugnato il provvedimento disciplinare con cui l’Amministrazione scolastica gli aveva inflitto la sospensione dall’insegnamento per venti giorni, chiedendo l’accertamento della nullità o dell’illegittimità dell’atto e la condanna del Ministero al pagamento della retribuzione non corrisposta. La contestazione gli addebitava lo svolgimento di incarichi libero professionali retribuiti senza la preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico e l’omessa comunicazione dei compensi percepiti.
Il Tribunale aveva rigettato le domande e la Corte d’Appello di Bologna aveva respinto il gravame, ritenendo tempestiva la contestazione e fondato l’addebito. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; il Ministero ha resistito con controricorso. Nelle more del giudizio di legittimità il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il motivo denunciava, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 508 d.lgs. n. 297/1994 e dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001. Il ricorrente sosteneva che tali disposizioni non impongono la preventiva richiesta di autorizzazione per ciascun anno scolastico, poiché l’autorizzazione rilasciata dal Dirigente scolastico nel 2007 era priva di limitazioni temporali e valida fino a un eventuale provvedimento di revoca.
La Corte rileva anzitutto che la rinuncia è rituale, perché intervenuta prima dell’adunanza camerale, come prescrive l’art. 390, secondo comma, cod. proc. civ., ed è stata sottoscritta personalmente dalla parte.
Il collegio osserva però che l’atto di rinuncia difetta dei requisiti dell’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., non essendo stato notificato alle parti costituite né comunicato agli avvocati delle stesse per l’apposizione del visto. Tale difetto impedisce l’estinzione del processo.
La rinuncia priva di tali requisiti non è tuttavia neutra sul piano processuale. Secondo il principio richiamato dal collegio — Cass. n. 2259 del 31.01.2013, Cass. n. 19800 del 15.09.2009, Cass. n. 15980 del 14.07.2006 — essa denota il venir meno definitivo di ogni interesse alla decisione e comporta l’inammissibilità del ricorso, salvo che la controparte manifesti la volontà di ottenere comunque la pronuncia sull’oggetto del contendere. Nel caso di specie tale evenienza non si è verificata.
Quanto alle spese, la Corte le compensa integralmente tra le parti costituite, in ragione del comportamento processuale del ricorrente. Il collegio esclude inoltre l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: la pronuncia è di inammissibilità sopravvenuta e non di rigetto, inammissibilità o improponibilità del ricorso, come chiarito da Cass. n. 266/2019, Cass. n. 31732/2018, Cass. n. 23175/2015 e Cass. n. 19560/2015. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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