Termine per la costituzione del ricorrente nel processo tributario decorrente dalla ricezione del ricorso notificato a mezzo posta (Cass. civ. Sez. 5 n. 18343 del 07.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente, o dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario, o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione. La regola del perfezionamento della notifica per il mittente al momento della spedizione, di cui all’art. 16, ultimo comma, d.lgs. n. 546/1992, non si applica in via analogica all’ipotesi in cui il perfezionamento della notifica stessa costituisca il momento iniziale per la decorrenza di un termine processuale.

Il Fatto

La società e i suoi tre soci impugnavano, con distinti ricorsi, l’avviso di accertamento notificato alla prima, relativo a maggiori redditi, IVA e IRAP per l’anno 2006, nonché gli avvisi indirizzati ai soci per la conseguente maggiore IRPEF. Il ricorso era stato notificato all’Agenzia delle Entrate tramite il servizio postale: spedito il 3/2/2012, risultava ricevuto dall’ufficio destinatario l’8/2/2012.

La Commissione tributaria provinciale di Venezia, riuniti i ricorsi, ne dichiarava l’inammissibilità, ritenendo che il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio decorresse dalla data di spedizione del ricorso e che, essendo esso spirato il 5/3/2012, la costituzione avvenuta il successivo 6/3/2012 fosse tardiva. La Commissione tributaria regionale del Veneto confermava la decisione. La società e i soci proponevano quindi ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che la questione della decorrenza del termine per la costituzione del ricorrente che notifichi a mezzo del servizio postale aveva dato luogo a un contrasto giurisprudenziale. Un primo orientamento, inaugurato dalla pronuncia Cass. n. 20262/2004, riteneva applicabile la regola di cui all’art. 16, ultimo comma, d.lgs. n. 546/1992, secondo cui la notifica si perfeziona per il mittente al momento della spedizione, con conseguente decorrenza del termine per la costituzione da tale data. Un secondo orientamento, invece, ancorava la decorrenza del termine al momento della ricezione del ricorso da parte del destinatario.

Il contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite n. 13452/2017, che hanno affermato il principio per cui, nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente che si avvalga del servizio postale universale decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario. Tale principio si fonda sull’esigenza di adeguare le norme del processo tributario a quelle del processo civile e sui canoni di proporzionalità, chiarezza e prevedibilità delle sanzioni processuali richiesti dalla giurisprudenza della Corte EDU.

La Cassazione, condividendo tale principio, precisa che la distinzione tra le due ipotesi è netta: la regola del perfezionamento della notifica al momento della spedizione è volta a evitare che eventuali disservizi postali rechino danno alla parte incolpevole. Essa non può essere applicata in via analogica alla diversa ipotesi in cui il perfezionamento della notifica rappresenta il momento iniziale di decorrenza di un termine, come quello per la costituzione in giudizio. La natura di error in procedendo del vizio dedotto comporta l’accoglimento del motivo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice di merito.

La Corte demanda al giudice del rinvio, in considerazione dell’esito complessivo della lite, sia l’esame dei motivi di ricorso originari che la decisione sulle spese dei gradi di merito, nonché su quelle del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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