Clausola penale nel leasing traslativo e derogabilità dell’art. 1526 c.c. (Cass. civ. Sez. 3 n. 18340 del 07.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel leasing traslativo, l’art. 1526 c.c. è norma derogabile: le parti possono validamente convenire, con pattuizioni aventi natura di clausola penale, il diritto del concedente di trattenere i canoni già versati dall’utilizzatore ovvero l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere una somma pari ai canoni scaduti e a scadere, con detrazione dell’importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito. Non è, di per sé, affetta da nullità la clausola che, in ipotesi di risoluzione per inadempimento, attribuisce al concedente il diritto di trattenere i canoni pagati e impone all’utilizzatore di corrispondere quelli scaduti, purché non determini l’acquisizione cumulativa dell’intero importo del finanziamento e del valore del bene. La clausola che prevede la detrazione del ricavato della vendita dal credito del concedente non cumula canoni e valore del bene e non è manifestamente eccessiva. L’eccezione di incompetenza territoriale proposta per la prima volta in appello è tardiva, e la rilevabilità d’ufficio delle nullità di protezione è circoscritta alla valutazione in iure dei fatti già ritualmente allegati e provati nel giudizio di primo grado.
Il Fatto
Una società di capitali aveva stipulato un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto l’acquisto di un’imbarcazione. Due persone fisiche avevano prestato garanzia fideiussoria per le obbligazioni della società utilizzatrice. A seguito dell’inadempimento della società, la banca concedente aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti delle garanti.
Le garanti avevano proposto opposizione, sostenendo che il leasing andasse qualificato come traslativo, con conseguente applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. e diritto alla restituzione dei canoni versati, e avevano eccepito la nullità delle clausole contrattuali che prevedevano, in caso di risoluzione, il pagamento dei ratei scaduti e a scadere. Il Tribunale aveva qualificato il leasing come traslativo ma applicato il secondo comma dell’art. 1526 c.c., condannando le opponenti al pagamento di una somma. La Corte d’Appello aveva rigettato l’appello, e le garanti avevano proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina i quattro motivi di ricorso, rigettandoli integralmente. In primo luogo, dichiara inammissibile il motivo concernente l’eccezione di incompetenza territoriale per il foro del consumatore: l’eccezione era stata formulata per la prima volta in appello, e la censura non contestava direttamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, né allegava la qualità di consumatrici delle ricorrenti e il contenuto vessatorio della clausola derogativa. La rilevabilità d’ufficio delle nullità di protezione, pur estesa in appello dalle Sezioni Unite, è circoscritta alla valutazione in iure dei fatti già ritualmente allegati e provati nel giudizio di primo grado.
Quanto al merito, la Corte affronta la questione centrale della derogabilità dell’art. 1526 c.c. nel leasing traslativo. Il motivo di ricorso postulava l’inderogabilità del primo comma della norma e la nullità delle clausole che attribuiscono al concedente il diritto di trattenere i canoni versati. La Corte, richiamando un orientamento consolidato, afferma che altro è la derogabilità della norma, altro la circostanza che le parti possano prevedere una clausola penale che tuteli il concedente dagli effetti dell’inadempimento. La norma regola le restituzioni delle prestazioni già eseguite, mentre la clausola penale disciplina il risarcimento del danno, trattandosi di regole diverse che non si escludono reciprocamente.
La Corte precisa che non è manifestamente eccessiva la clausola penale che consente al concedente di ottenere quanto avrebbe conseguito in caso di regolare esecuzione del contratto, prevedendo l’acquisizione dei canoni scaduti e a scadere nonché del prezzo per l’opzione di acquisto, con detrazione dell’importo ricavato dalla vendita del bene restituito. L’unico limite è la nullità della clausola che consenta al concedente di acquisire, oltre all’intero importo del finanziamento, anche il valore del bene oggetto del contratto: nel caso di specie, la clausola prevedeva espressamente la detrazione del ricavato della vendita, sicché non vi era cumulo tra canoni e valore del bene.
Quanto alla valutazione del bene, la Corte dichiara inammissibile il motivo che censura l’utilizzo del prezzo effettivo di vendita anziché del valore di mercato al momento della riconsegna, trattandosi di apprezzamento rimesso al giudice di merito. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.