Termine dilatorio di 120 giorni e ottemperanza: ambito del credito pecuniario (TAR Puglia n. 1024 del 20.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, condiziona l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza esclusivamente per le statuizioni di condanna al pagamento di somme di danaro liquide ed esigibili. La regola non si estende alle condanne a un facere pubblicistico, quale la restituzione dei terreni occupati sine titulo previa riduzione in pristino, né alla condanna generica ex art. 34, comma 4, c.p.a. al risarcimento del danno da occupazione illegittima, il cui ammontare resta indeterminato. L’abrogazione dell’art. 115, comma 3, c.p.a. e l’eliminazione della formula esecutiva dall’art. 475 c.p.c. non reintroducono l’onere di notificare il titolo spedito in forma esecutiva per l’ottemperanza. Il ricorso proposto prima della scadenza del termine è pertanto inammissibile solo in parte qua, con salvezza delle altre statuizioni esecutive.
Il Fatto
I ricorrenti, uno dei quali nella qualità di curatrice di un’eredità giacente, hanno ottenuto dal TAR Puglia, con sentenza n. 391 del 15 marzo 2024, la condanna del Comune alla restituzione dei terreni di loro proprietà occupati sine titulo, previa riduzione in pristino e salva acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, oltre al risarcimento del danno per mancato godimento secondo criteri fissati in sentenza e alla rifusione delle spese.
Notificato il titolo al Comune il 15 marzo 2024 e inoltrata un’istanza di esecuzione il 24 maggio 2024, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza, notificato il 4 giugno 2024 e depositato il giorno seguente, deducendo la totale inerzia dell’amministrazione e chiedendo la nomina di un Commissario ad acta. Il Comune si è costituito tardivamente e ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di formula esecutiva sulla sentenza notificata e per violazione del termine di centoventi giorni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità dell’azione ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., osservando i termini dimezzati di deposito ex art. 87, comma 3, c.p.a. e rilevando che il passaggio in giudicato non è stato contestato dal Comune, con conseguente integrazione del disposto dell’art. 114, comma 2, c.p.a.
La prima eccezione è stata respinta. L’abrogazione dell’art. 115, comma 3, c.p.a. a opera del d.lgs. n. 149/2022 non implica che l’ottemperanza richieda la notifica del titolo spedito in forma esecutiva. La riforma ha eliminato la formula esecutiva dal nuovo art. 475 c.p.c., rendendo sufficiente la copia attestata conforme; la riduzione della rubrica dell’art. 115 c.p.a. non reintroduce alcun onere differenziato tra esecuzione civilistica e giudizio amministrativo.
Parzialmente fondata è invece la seconda eccezione. L’art. 14 del d.l. n. 669/1996, nel testo modificato dalla legge n. 388/2000 e dal d.l. n. 269/2003, impone alle amministrazioni di completare le procedure esecutive entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo e vieta al creditore, prima di tale termine, l’esecuzione forzata e la notifica del precetto. Secondo l’orientamento richiamato — TAR Campania, Napoli, Sez. III, n. 2414 del 2024 e TAR Puglia, Lecce, Sez. III, n. 1452 del 2017 — lo spatium deliberandi rileva anche per l’ottemperanza, quale condizione di ammissibilità collegata alla conoscenza della pretesa esecutiva.
Il Collegio ha però circoscritto l’operatività della norma ai soli crediti pecuniari derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi. Nel caso concreto essa copre soltanto il capo che condanna il Comune alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori: rispetto a tale statuizione il ricorso, notificato il 4 giugno 2024, è inammissibile, essendo il termine scaduto solo il 13 luglio 2024, con proroga al 15 per la natura festiva dei giorni intermedi.
Restano invece estranei al termine dilatorio il facere pubblicistico di restituzione dei fondi previa riduzione in pristino e l’obbligo di attivarsi, con una proposta, per quantificare il risarcimento secondo i criteri della condanna generica. Il ricorso è pertanto accolto in parte qua, con ordine al Comune di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. La nomina del Commissario ad acta è respinta allo stato, non emergendo elementi di ulteriore inerzia, e le spese del giudizio di ottemperanza sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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