Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso in revocazione (Cons. Stato n. 10245 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, resa dalla parte ricorrente in ossequio al principio dispositivo, applicabile anche al giudizio amministrativo, impone al giudice di dichiarare improcedibile il ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il venir meno dell’interesse alla pronuncia determina una sopravvenuta carenza di interesse che preclude l’esame nel merito delle censure. La declaratoria di improcedibilità assorbe ogni questione sulla fondatezza dei motivi, anche quando questi investano l’asserita erronea percezione delle difese di parte. La compensazione integrale delle spese può essere disposta in ragione della peculiarità della vicenda.

Il Fatto

Nella procedura aperta per la concessione del servizio di trasporto pubblico locale sul territorio comunale, il secondo e il terzo classificato avevano impugnato l’aggiudicazione disposta in favore della società controinteressata. Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso del terzo classificato e accolto quello del secondo, accertata la nullità del contratto di avvalimento stipulato per la partecipazione alla gara, con annullamento dell’aggiudicazione e dichiarazione di inefficacia del contratto nelle more stipulato.

La sentenza era stata appellata dal terzo classificato, dal Comune e dall’originario aggiudicatario. Il Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4198/2025, aveva rigettato tutti gli appelli, confermando la natura di avvalimento tecnico del contratto e la sua nullità per indeterminatezza. Avverso tale pronuncia la società aggiudicataria ha proposto ricorso per revocazione, deducendo l’erronea percezione dei motivi di appello e l’omesso esame di censure e di una domanda di verifica d’ufficio della nullità di clausola del disciplinare.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio di revocazione la società ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Il Collegio prende atto di tale dichiarazione, resa dalla difesa della parte, e la qualifica come sopravvenuta carenza di interesse, richiamando l’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Il percorso argomentativo muove dal principio dispositivo, che il giudice amministrativo ritiene applicabile anche al processo amministrativo. Da ciò discende l’improcedibilità del ricorso, non potendosi esaminare nel merito censure per le quali è venuto meno l’interesse della parte alla pronuncia. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. II, n. 4575 del 2025.

La declaratoria di improcedibilità assorbe le doglianze articolate nei tre motivi di revocazione, incentrate sull’erronea percezione dei motivi di appello e sull’omesso esame di censure e della domanda di verifica d’ufficio della nullità della clausola del disciplinare per contrasto con l’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016. Tali questioni restano estranee al perimetro della decisione.

Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione integrale, valorizzando la peculiarità della vicenda. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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