Offerta RTI non sottoscritta dal mandante è irregolarità formale, non esclusione (TAR Lazio n. 284 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appalti pubblici, la mancata sottoscrizione dell’offerta economica da parte del mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito non impone l’esclusione dalla gara, ove art. 68, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 e la lex specialis non sanzionino l’omissione con l’estromissione. Il vizio della sottoscrizione rileva, infatti, solo se genera incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta. Quando la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e la polizza fideiussoria risultino imputabili a tutti i componenti e la procedura si sia svolta su piattaforma telematica, la stazione appaltante deve dequotare l’omissione a irregolarità formale, in applicazione del principio del risultato e del favor partecipationis.

Il Fatto

La Provincia di Frosinone indice una gara per la conclusione di quattro accordi quadro, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Alla procedura partecipa la ricorrente, che si classifica al secondo posto con 72,23 punti, alle spalle del costituendo RTI aggiudicatario, che consegue 72,36 punti. In sede di apertura delle offerte economiche emerge che quella del raggruppamento controinteressato è sottoscritta digitalmente dal solo legale rappresentante del capogruppo mandatario.

La ricorrente impugna l’aggiudicazione e il verbale di ammissione, deducendo che il seggio di gara avrebbe dovuto escludere il raggruppamento per violazione dell’art. 68, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 e del disciplinare, che richiede la sottoscrizione di tutti i componenti. Chiede l’annullamento degli atti, il subentro nel contratto ex art. 122 c.p.a. e la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. In via preliminare dichiara inammissibile la memoria di replica del controinteressato, perché diretta a replicare a una replica e non a una memoria, ammettendo però la difesa ad esporre gli argomenti in udienza.

Sul merito, il Tribunale ricostruisce la funzione della sottoscrizione congiunta: assicurare la certa riferibilità dell’offerta a ciascun membro della compagine non ancora vincolata dal mandato collettivo. Richiama l’art. 68, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 e il disciplinare, che impongono la firma di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

Nel caso concreto, osserva il Collegio, domanda di partecipazione, offerta tecnica e polizza fideiussoria risultavano riferibili a entrambi i componenti; solo l’offerta economica era firmata dal mandatario. La lex specialis non prevedeva l’esclusione per tale omissione. Lo svolgimento della procedura su piattaforma telematica ha reso conoscibili tutte le fasi e ha conferito ulteriore certezza sulla paternità dell’offerta.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui i vizi della sottoscrizione rilevano solo se determinano incertezza assoluta (Cons. Stato n. 3973 del 2020; n. 1963 del 2020) e la delibera ANAC n. 265 del 17 marzo 2020. Nel solco del principio del risultato e del favor partecipationis, l’esclusione per mero formalismo contrasterebbe con la concorrenzialità e con l’interesse della stazione appaltante ad affidare la commessa all’operatore più idoneo.

La motivazione del provvedimento di ammissione è giudicata chiara e coerente. La successiva regolare costituzione del RTI e la stipula del contratto confermano ex post la correttezza della valutazione. Il ricorso è dichiarato infondato e respinto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 6.000,00 euro oltre accessori in favore di ciascuna parte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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