Agevolazione Tremonti Ambientale emendabile con dichiarazione integrativa (Cass. civ. Sez. V n. 22407 del 08.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, la dichiarazione dei redditi ha natura di dichiarazione di scienza ed è emendabile quando espone il contribuente a tributi maggiori di quelli dovuti. Il limite temporale di cui all’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998 opera ai soli fini della compensazione del credito risultante dalla rettifica, non dell’emendabilità in sé. Ne consegue che la mancata fruizione di un beneficio fiscale è emendabile con dichiarazione integrativa qualora l’errore, di fatto o di diritto, sia imputabile a un’obiettiva incertezza interpretativa sulla norma agevolativa, e non a una scelta discrezionale del contribuente. La regola vale anche per la detassazione degli investimenti ambientali della Tremonti Ambientale, fruiti “ora per allora” mediante variazione in diminuzione dell’imponibile.
Il Fatto
Una società aveva realizzato nel 2008 un impianto eolico e, per il 2012, presentava una dichiarazione integrativa “di sintesi” in cui confluivano le riliquidazioni degli anni d’imposta dal 2008 al 2011, al fine di accedere all’agevolazione Tremonti Ambientale. Non aveva indicato la deduzione nella dichiarazione originaria per il dubbio sulla cumulabilità con la tariffa incentivante del conto energia di cui già usufruiva.
L’Agente della Riscossione notificava una cartella di pagamento con cui, in esito alla liquidazione automatizzata, recuperava un credito IRES con interessi e sanzione. La società impugnava l’atto; la C.t.p. accoglieva il ricorso, ma la C.t.r., in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio. La società ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si fonda sulla possibilità di presentare dichiarazione integrativa “di sintesi” per beneficiare della Tremonti Ambientale. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la dichiarazione dei redditi è di norma dichiarazione di scienza, emendabile in presenza di errori che determinano il pagamento di tributi maggiori del dovuto; il principio di emendabilità non opera solo quando la dichiarazione abbia carattere negoziale, salvo prova della riconoscibilità dell’errore (SS.UU. n. 13378/2016; Cass. n. 19410/2015).
Viene precisato che il termine di cui all’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998 è circoscritto all’utilizzabilità in compensazione del credito da rettifica, ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 241/1997, restando il contribuente ammesso a opporre in sede contenziosa errori di fatto o di diritto incidenti sull’obbligazione tributaria (Cass. n. 373/2016; Cass. n. 30796/2018). Il limite risponde ai principi di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e di correttezza dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.).
Nel caso concreto, la mancata fruizione immediata del beneficio non è imputabile a scelta discrezionale, ma all’incertezza sulla cumulabilità tra conto energia e detassazione ambientale. Tale incertezza è stata superata solo con l’art. 19 del D.M. 5 luglio 2012 e con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 58/E del 2016, che ha ammesso l’accesso all’agevolazione “ora per allora” mediante dichiarazione integrativa.
La Corte richiama il principio già affermato secondo cui, in caso di mancata fruizione di un beneficio fiscale, l’errore è emendabile con dichiarazione integrativa se imputabile a obiettiva incertezza interpretativa (Cass. n. 40862/2021; Cass. n. 33660/2022). L’agevolazione si realizza mediante variazione in diminuzione dell’imponibile, senza necessità di istanza all’amministrazione, esclusa la natura di manifestazione di volontà (Cass. n. 35919/2023).
La C.t.r. aveva invece qualificato la dichiarazione integrativa come espressione di volontà di avvalersi di un’agevolazione, facendo mal governo dei principi richiamati. I primi due motivi sono pertanto fondati, con assorbimento del terzo; la sentenza è cassata con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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