Termine dilatorio art. 12 l. 212/2000 anche per accessi istantanei (Cass. civ. Sez. V n. 22583 del 09.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall’amministrazione finanziaria, consentono l’inosservanza del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell’ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità. Non possono pertanto essere individuate nell’imminente scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativa, poiché la disposizione ha come destinataria l’amministrazione finanziaria nel suo complesso, responsabile anche dei ritardi imputabili all’organo ispettivo collaterale. La garanzia del termine dilatorio, espressione dei principi di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente, si applica anche agli accessi cd. istantanei, volti alla sola acquisizione della documentazione posta a fondamento dell’accertamento: anche in tale ipotesi è illegittimo, ove non ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’atto impositivo emesso ante tempus.
Il Fatto
La controversia riguarda un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo al periodo d’imposta 2007, emesso nei confronti di una società di trasporti internazionali. Nel corso della verifica fiscale la società aveva ricevuto un processo verbale di constatazione, e l’atto impositivo era stato notificato prima del decorso dei sessanta giorni previsti per la presentazione di deduzioni.
La Commissione tributaria provinciale di Modena aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, in riforma, aveva accolto l’appello della società, dichiarando l’invalidità dell’atto impositivo per violazione del termine dilatorio e assorbendo ogni ulteriore questione. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; la società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato articolato in cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi del ricorso principale, con i quali l’agenzia fiscale lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, l. n. 212/2000, per avere la Commissione regionale negato la sussistenza di fondate ragioni di urgenza idonee a giustificare l’emissione anticipata dell’atto.
Il ricorso è dichiarato inammissibile quanto al primo profilo, con cui si introducono questioni di fatto sulle modalità della verifica fiscale, non sindacabili in sede di legittimità. La Corte richiama i consolidati principi secondo cui il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione della fattispecie astratta, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta inerisce alla valutazione del giudice di merito, censurabile solo attraverso il vizio di motivazione (Cass. n. 26110 del 2015); e l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità (Cass. n. 9097 del 2017).
Nel merito, i profili giuridici sono infondati. La Corte ribadisce che le ragioni di urgenza non possono essere individuate nell’imminente scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativa, poiché l’amministrazione è responsabile anche dei ritardi imputabili alla Guardia di Finanza, quale organo ispettivo collaterale (Sez. V n. 11110 del 2022). Trattandosi di principio statutario, esso presidia i diritti del contribuente e non i diversi valori costituzionali evocati dalla ricorrente.
Accertato almeno un accesso per acquisizione documentale presso la sede della società, trova applicazione l’ulteriore principio per cui la garanzia del termine dilatorio si estende agli accessi cd. istantanei, con conseguente illegittimità dell’atto emesso ante tempus in assenza di specifiche ragioni di urgenza (Sez. VI-5, ord. n. 10388 del 2019). La Corte rileva inoltre che il giudice di appello ha correttamente escluso che l’imminenza della scadenza decadenziale integrasse ragione di urgenza, essendo la verifica iniziata nell’ultimo anno di decorrenza del termine senza alcuna ragione ostativa: profilo che configura una carenza organizzativa dell’agenzia fiscale.
Il ricorso incidentale, benché espressamente condizionato, è dichiarato inammissibile: la parte integralmente vittoriosa in appello non può sollevare in cassazione questioni rimaste assorbite, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, potendo le stesse essere riproposte davanti al giudice di rinvio (Sez. III, ord. n. 15893 del 2023). Il ricorso principale è rigettato; le spese sono compensate per reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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