Termine lungo solo se la notifica dell’appello è inesistente o nulla (Cass. civ. Sez. V n. 21 del 02.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contribuente che non si sia costituito nel giudizio di appello non può impugnare la sentenza di secondo grado con il termine lungo di sei mesi dalla conoscenza effettiva della pronuncia per il solo fatto di non avere ricevuto l’avviso di trattazione dell’udienza. Il regime differenziato previsto dall’art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, che richiama l’art. 327 cod. proc. civ., opera solo quando la mancata conoscenza del processo dipenda dall’inesistenza o dalla nullità della notifica dell’appello. Nell’inesistenza della notifica spetta all’altra parte dimostrare che il destinatario ha comunque avuto cognizione del processo; nella nullità della notifica è il destinatario a dover provare di non avere avuto contezza del giudizio. Il ricorso che invochi il termine lungo senza allegare né l’una né l’altra ipotesi è infondato.
Il Fatto
Un concessionario del servizio nazionale di riscossione notificava al contribuente una cartella di pagamento per l’anno di imposta 1998, emessa a seguito di accertamento per IRPEF. Il contribuente impugnava la cartella davanti alla C.t.p. di Bologna, che accoglieva integralmente il ricorso. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello davanti alla C.t.r. dell’Emilia-Romagna e il contribuente non si costituiva. La C.t.r. accoglieva l’appello dell’Ufficio e compensava le spese di lite.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, sostenendo tra l’altro di non avere mai ricevuto la comunicazione della data di trattazione del giudizio di appello né la notifica della sentenza, e di poter quindi impugnare nel termine lungo decorrente dalla notifica dell’avviso di intimazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina per primo il motivo con cui si censura la sentenza di appello perché pronunciata senza previa comunicazione della data di trattazione e perché mai comunicata al contribuente, con conseguente decorrenza del termine lungo dall’effettiva conoscenza della pronuncia. Il motivo è dichiarato infondato.
Il passaggio decisivo riguarda il perimetro applicativo dell’art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, che richiama l’art. 327 cod. proc. civ. Il contribuente, che non si era costituito, non allega nel ricorso alcuna invalidità della notifica dell’appello proposto dall’Ufficio: ed è solo a quella invalidità che la giurisprudenza di legittimità ricollega la mancata conoscenza del processo idonea a giustificare l’impugnazione tardiva.
La Corte richiama la distinzione consolidata, espressa da Cass. n. 17236/2013, tra due ipotesi. Se la notifica dell’appello è inesistente, spetta all’altra parte dimostrare che il destinatario ha comunque avuto cognizione del processo. Se invece la notifica è nulla, è il destinatario designato a dover dimostrare di non avere avuto contezza del giudizio. Al di fuori di questi due casi, il regime del termine lungo non può essere invocato.
Nel caso concreto non viene in rilievo nessuna delle due ipotesi. Non può quindi consentirsi al contribuente di proporre ricorso in cassazione usando il termine lungo di sei mesi — in luogo di quello decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata — facendo valere come dies a quo il giorno in cui afferma di avere avuto conoscenza della sentenza, e cioè la notifica dell’avviso di intimazione, quale conseguenza del mancato invio dell’avviso di trattazione.
Dall’infondatezza del primo motivo deriva l’assorbimento dei restanti, relativi all’inammissibilità dell’appello per contumacia dell’appellato, alla non definitività dell’accertamento presupposto e alla tardività della notifica della cartella. Il ricorso è rigettato. Nulla per le spese, non avendo le Agenzie svolto attività difensiva. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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