Nullità della sentenza per motivazione per relationem non autosufficiente (Cass. civ. Sez. 5 n. 654 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la motivazione della sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti autosufficiente, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa. È nulla, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza che si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento, senza consentire di individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo. In particolare, la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado è nulla qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che il giudice sia pervenuto alla condivisione della decisione di prime cure attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. L’omessa pronuncia su specifici motivi di appello configura il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ.
Il Fatto
A seguito di un controllo mirato concernente il periodo d’imposta 2010, l’Amministrazione finanziaria contestava a una società esercente l’attività di fabbricazione di apparecchi per depurazione di liquidi e gas l’indebita deduzione di quote di ammortamento e l’indebita variazione in diminuzione per l’agevolazione c.d. “Tremonti ter”, di cui all’art. 5 del D.L. 1°/07/2009 n. 78, afferenti un impianto di depurazione realizzato per un committente. L’Ufficio notificava avviso di accertamento esecutivo, contestando la deduzione di quote di ammortamento per complessivi euro 115.182,46 e l’indebita variazione in diminuzione per complessivi euro 235.200,00. La società, dopo l’esito negativo della procedura di adesione, proponeva ricorso, respinto dalla Commissione tributaria provinciale; l’appello era rigettato dalla Commissione tributaria regionale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente ai motivi concernenti i vizi motivazionali della sentenza impugnata. Il thema decidendum ha riguardato la legittimità della motivazione per relationem alla sentenza di primo grado e alle controdeduzioni dell’Ufficio. I giudici di legittimità hanno premesso che la deduzione del vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito.
Il ricorso è stato ritenuto fondato con riferimento all’assenza di valutazione critica della motivazione della sentenza di primo grado fatta propria dalla CTR. Nella specie, la sentenza impugnata aveva operato un mero richiamo alla decisione della CTP e alle controdeduzioni dell’Ufficio, senza riportarne i passaggi condivisi, neanche in estratto, e senza indicare le ragioni della propria adesione. La Corte ha evidenziato che la sentenza di appello motivata per relationem è nulla quando la laconicità della motivazione non consente di appurare che il giudice sia pervenuto alla condivisione della decisione di prime cure attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello.
Sono stati altresì ritenuti fondati i motivi di ricorso concernenti l’omessa pronuncia su due motivi di appello, relativi all’estensione dell’indeducibilità delle quote di ammortamento anche a moduli non contestati e alla spettanza dell’agevolazione Tremonti-ter. La Corte ha ravvisato l’assenza di alcuna statuizione in merito alle predette doglianze, né una statuizione di implicito rigetto. Dichiara la Corte: “non essendovi nella sentenza impugnata alcuna statuizione in merito a dette doglianze, né potendosi ravvisare nella scarna motivazione una statuizione di implicito rigetto”.
In conclusione, assorbiti i restanti motivi, il ricorso è stato accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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