Termine lungo di impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza (Cass. civ. Sez. I n. 23235 del 13.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine lungo di impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c., della durata di sei mesi, decorre dal dato temporale della pubblicazione della sentenza e non dall’inserimento della stessa nel registro cronologico. L’inserimento nel registro assume rilievo solo qualora in calce al provvedimento siano apposte due distinte date di deposito, così realizzandosi una impropria scissione tra il momento del deposito e quello della pubblicazione: in tale ipotesi occorre accertare quando la sentenza sia divenuta conoscibile. Nel procedimento per la decisione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, la definizione conforme alla proposta codifica un’ipotesi di abuso del processo, ma l’applicazione delle sanzioni non è automatica e resta affidata alla valutazione del caso concreto.

Il Fatto

La società ricorrente era proprietaria di terreni espropriati dalla Provincia di Salerno. L’espropriazione effettiva risultò maggiore di quella decretata, sicché con due successivi decreti di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 l’ente acquisì il terreno residuo, determinando un indennizzo poi rideterminato in ragione di un più lungo periodo di occupazione.

Le opposizioni proposte dalla società, riunite, venivano rigettate dalla Corte di appello di Salerno con ordinanza depositata il 12/10/2023. Avverso tale provvedimento la società ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo la revisione delle statuizioni in tema di edificabilità dell’area, indennità di occupazione legittima e riduzione di valore del fondo residuo.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato d’ufficio la tardività del ricorso. Il provvedimento impugnato è stato pubblicato il 12/10/2023, con conseguente scadenza del termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c. il 12/4/2024. Poiché procura, ricorso e nota di iscrizione a ruolo recano la data del 15/4/2024, la notifica è avvenuta oltre il termine.

La Corte ha precisato che il termine lungo decorre dalla data di pubblicazione e non da quella di inserimento nel registro cronologico. Ha richiamato Cass., sez. 6-2, n. 7635 del 2019, secondo cui, in presenza di un’unica data di pubblicazione attestata dal cancelliere, non rileva il mero previo inserimento nel registro, salvo che manchino attestazioni di altra data e si realizzi la scissione temporale tra deposito e pubblicazione. Il principio è stato confermato da Cass., sez. 3, n. 9917 del 2023.

Nel caso concreto, l’ordinanza è stata depositata e pubblicata il 12/10/2023, mentre l’inserimento nel registro cronologico è avvenuto il 13/10/2023: tale circostanza è stata ritenuta irrilevante ai fini della decorrenza del termine. La Corte ha inoltre escluso che l’eccezione di tardività fosse necessaria, poiché la stessa emergeva dagli atti depositati, inclusa la relazione di notificazione prodotta dal controricorrente.

Quanto alla disciplina del procedimento accelerato, la Corte ha ricordato che l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c., nel richiamare l’art. 96 c.p.c., codifica un’ipotesi di abuso del processo per la parte che non si conformi alla proposta, poi confermata in decisione. Tuttavia, ha precisato, le sanzioni non sono automatiche ma rimesse alla valutazione del caso concreto, secondo un’interpretazione costituzionalmente compatibile (Cass., Sez. Un. n. 36069 del 2023).

Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto di applicare la responsabilità aggravata, stante la correttezza della proposta rispetto alla motivazione necessaria per confermare il rigetto. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e condannato la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, nonché di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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