Termine lungo impugnazione sentenza art 281-sexies decorre da sottoscrizione verbale (Cass. civ. Sez. II n. 11210 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito previsto dall’art. 281-sexies cod. proc. civ., quando il giudice pronuncia sentenza a conclusione della discussione orale, il termine lungo di impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ. decorre dalla data della pronuncia, che equivale alla pubblicazione per effetto della sottoscrizione del verbale di udienza da parte del giudice. La cancelleria è esonerata dalla comunicazione della sentenza ex art. 176 cod. proc. civ., restando irrilevante la successiva comunicazione telematica dell’avvenuto deposito. Parimenti irrilevante è la comunicazione dell’ordinanza di correzione ex art. 288 cod. proc. civ. quando l’errore eliminato è un mero refuso di redazione, chiaramente percepibile dal contesto, che non interferisce con la sostanza del giudicato.
Il Fatto
La vicenda origina da un giudizio di restituzione di somme promosso dall’intimato davanti al Tribunale di Pescara. Il giudice di primo grado definisce la causa con sentenza emessa ex art. 281-sexies cod. proc. civ., pubblicata il 31.10.2018. La ricorrente propone appello con atto di citazione notificato il 06.05.2019.
La Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza n. 712/2020, dichiara l’appello inammissibile per tardività, ritenendo maturato il termine semestrale il 30.04.2019. La ricorrente impugna la pronuncia in Cassazione con quattro motivi, censurando la decorrenza del termine dalla data dell’udienza anziché dalla comunicazione PEC del deposito.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono infondati. La Corte ribadisce l’orientamento consolidato secondo cui, quando il giudice ordina la discussione orale e pronuncia sentenza a conclusione della stessa, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, il termine lungo decorre dalla data della pronuncia. Questa, unitamente alla sottoscrizione del verbale, equivale alla pubblicazione prescritta in via ordinaria dall’art. 133 cod. proc. civ., con esonero della cancelleria dalla comunicazione.
Il principio è sostenuto da un richiamo costante: Cass. Sez. III n. 17311 del 31.08.2015, Cass. Sez. VI-III n. 19908 del 27.07.2018 e Cass. Sez. III n. 5689 del 23.03.2016. La successiva e irrituale pubblicazione della motivazione resta estranea alla struttura dell’atto processuale ormai compiuto e non incide sulla tempestività dell’impugnazione.
Nel caso concreto la sentenza di primo grado fu emessa il 31.10.2018 alle ore 17,55, come da verbale. Da quella data decorreva il termine semestrale, scaduto prima della notifica dell’appello. La Corte aggiunge che la tesi della ricorrente non considera la regola per cui i provvedimenti pronunciati in udienza si reputano conosciuti dalle parti presenti e da quelle che avrebbero dovuto intervenire, richiamando Cass. Sez. L n. 10539 del 09.05.2007 e Cass. Sez. L n. 5966 del 14.03.2011. L’esame del terzo motivo resta assorbito.
Il quarto motivo, relativo alla decorrenza del termine dalla comunicazione dell’ordinanza di correzione, è anch’esso infondato. La Corte distingue: il termine decorre dalla notificazione dell’ordinanza ex art. 288, ultimo comma, cod. proc. civ. solo se con essa sono svelati errores in iudicando o in procedendo, oppure se l’errore corretto ingenera un obiettivo dubbio sul contenuto della decisione o ne riforma surrettiziamente il giudicato. Se invece la correzione elimina un mero errore di redazione, percepibile dal contesto come semplice discrepanza tra giudizio ed espressione, la misura non riapre i termini. Richiama Cass. Sez. III n. 19959 del 12.07.2023, Cass. Sez. VI-II n. 8863 del 10.04.2018 e Cass. Sez. I n. 22185 del 20.10.2014. Nella specie il refuso sul beneficiario delle spese di lite non disvelava errori di diritto né generava dubbi obiettivi.
Il ricorso è respinto, senza pronuncia sulle spese per mancanza di attività difensiva dell’intimato. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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