Affectio societatis e supersocietà di fatto: prova presuntiva dell’apporto sistematico (Cass. civ. Sez. I n. 22162 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di supersocietà di fatto tra società di capitali e persone fisiche, la dimostrazione dell’affectio societatis può desumersi, oltre che da prove dirette, anche da manifestazioni esteriori rivelatrici per il loro carattere di sistematicità e concludenza. Assume particolare significatività, in via presuntiva, il rapporto di finanziamento o di garanzia che, per la sua sistematicità e per ogni altro elemento concreto, integri una costante opera di sostegno all’attività d’impresa, qualificabile come collaborazione del socio al raggiungimento degli scopi sociali. Il rifiuto espresso e motivato del giudice di merito di sussumere la vicenda fattuale, da lui stesso accertata, sotto il paradigma dell’art. 2729 cod. civ. è denunciabile in cassazione come falsa applicazione della norma in tema di presunzioni, restando estraneo all’ambito dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

Il Fatto

Il tribunale dichiara il fallimento di una supersocietà di fatto ritenuta esistente tra una società a responsabilità limitata, altra società e due coniugi, i quali avevano rivestito la carica di amministratori delle compagini societarie. La Corte d’appello, in parziale accoglimento del reclamo, esclude la partecipazione dei coniugi alla supersocietà e il loro conseguente fallimento personale, confermando nel resto la pronuncia di primo grado.

Il giudice distrettuale, pur recependo l’accertamento del tribunale sulla messa a disposizione gratuita di beni immateriali indispensabili all’impresa per oltre un decennio, ritiene che tale apporto costituisca un elemento occasionale, esauritosi in un unico atto e insufficiente a manifestare l’intento di una stabile compartecipazione. Il fallimento propone ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro della supersocietà di fatto a fini fallimentari, richiamando il leading case Cass. 10507/2016 e le successive Cass. 12120/2016, Cass. 1095/2016 e Cass. 8360/2025. Una volta acquisito, secondo un procedimento “ascendente”, che la cooperazione sul piano societario ha operato per facta concludentia, ne deriva in via “discendente” la responsabilità personale dei componenti e il presupposto per le rispettive dichiarazioni di fallimento ai sensi dell’art. 147 l. fall..

La configurabilità del fenomeno postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale, che deve essere conforme, e di regola non contrario, all’interesse dei soci. L’interesse può essere perseguito accanto a quello della società partecipata, ammettendosi la concomitanza dei due interessi in ipotetiche proporzioni non equivalenti.

Sul piano motivazionale, la Corte rileva che la decisione impugnata si estrinseca in affermazioni logicamente inconciliabili. Da un lato riconosce che la disponibilità dei beni immateriali fu assicurata a decorrere dal 2008 e fino al 2020; dall’altro qualifica tale supporto come occasionale, benché protrattosi per dodici anni secondo gli accertamenti di merito. Il riferimento alla dichiarazione del 2020 non vale a identificare la ratio della decisione, poiché la Corte distrettuale non è giunta a diversi approdi in fatto rispetto al tribunale: condivide l’accertamento sulla fornitura gratuita di beni indispensabili, non rettificato in alcun modo, e ciò contrasta con il carattere episodico attribuito all’unico elemento eccedente il ruolo di amministratore. Si configura dunque la motivazione apparente o perplessa, sindacabile secondo Cass., Sez. U., 8053/2014.

La Corte affronta poi il profilo sostanziale. L’affectio societatis può ricavarsi da manifestazioni esteriori rivelatrici per sistematicità e concludenza, con particolare significatività dei rapporti di finanziamento riconducibili a una costante opera di sostegno, qualificabile come collaborazione del socio agli scopi sociali (Cass. 4385/2023, Cass. 27541/2019, Cass. 4784/2023). L’espressa esclusione di una presunzione è deducibile come falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., trattandosi dell’ipotesi speculare a quella in cui il giudice applichi in positivo una presunzione violando i paradigmi normativi (Cass. 17720/2018, in continuità con Cass., Sez. U., 1785/2018).

Il libero convincimento del giudice di merito nella valutazione degli indizi resta sindacabile nei ristretti limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. 10253/2021). Occorreva pertanto esaminare non solo l’apporto senza corrispettivo di marchi, brevetti e know-how, ma anche la concessione in comodato del terreno adibito a deposito, imputabile dal 2008 alla supersocietà. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, demandando anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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