L’accordo ex art. 47, comma 4-bis, l. n. 428/1990 non deroga alla solidarietà ex art. 2112 c.c. né rende esigibile il TFR (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 990 del 17.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accordo sindacale di cui all’art. 47, comma 4-bis, della legge n. 428/1990, nella formulazione ratione temporis vigente, può prevedere deroghe all’art. 2112 cod. civ. concernenti esclusivamente le condizioni di lavoro, restando fermo il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario. Tale accordo non può in alcun modo derogare al principio di solidarietà tra cedente e cessionario, a prescindere dalla circostanza che l’azienda cedente versi in situazione di crisi aziendale o sia sottoposta ad amministrazione straordinaria. L’accordo stipulato ai sensi dell’art. 47 citato è res inter alios acta e non è vincolante nei confronti dell’INPS, che gestisce il Fondo di garanzia. Il credito per TFR diviene esigibile soltanto alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro, costituendo l’esigibilità il presupposto indefettibile per il subentro del Fondo di garanzia.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo, riformando la sentenza del Tribunale che aveva accolto la domanda del lavoratore, aveva rigettato la richiesta di intervento del Fondo di garanzia per il mancato pagamento del TFR da parte del datore di lavoro, dichiarato fallito. La Corte territoriale aveva ritenuto che il rapporto di lavoro, proseguito senza soluzione di continuità con la società cessionaria del ramo d’azienda, non fosse cessato e che, pertanto, il credito per TFR non fosse esigibile nei confronti del datore di lavoro dichiarato insolvente.
Avverso tale decisione, il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 47, commi 4-bis e 5, della legge n. 428/1990, in combinato disposto con gli artt. da 3 a 5 della direttiva 2001/23/CE. In particolare, lamentava che la Corte del merito avesse erroneamente escluso che l’accordo sindacale potesse derogare alla solidarietà tra cedente e cessionaria in situazioni di insolvenza acclarata, ancorché non formalmente dichiarata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso infondato. Ha richiamato i propri precedenti in materia di trasferimento d’azienda, affermando che l’accordo sindacale ex art. 47, comma 4-bis, legge n. 428/1990 può derogare all’art. 2112 cod. civ. solo con riferimento alle condizioni di lavoro, rimanendo impregiudicato il trasferimento dei rapporti al cessionario.
I giudici di legittimità hanno quindi escluso che tale accordo possa incidere sul regime di solidarietà tra cedente e cessionario, richiamando Cass. n. 23499/24. La circostanza che l’azienda cedente versi in stato di crisi o sia sottoposta a procedure concorsuali non è dirimente. L’accordo previsto dalla norma è stato qualificato come res inter alios acta, privo di effetti vincolanti verso l’INPS, che gestisce il Fondo di garanzia, e non idoneo ad alterare la disciplina pubblicistica che presiede all’intervento del Fondo stesso.
La Corte ha inoltre precisato che l’esigibilità del credito per TFR consegue solo alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro, secondo i princípi generali di cui all’art. 2120 cod. civ., e rappresenta il presupposto indefettibile per il subentro del Fondo di garanzia. Non ha infine ritenuto di accogliere l’istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE.
Le spese sono state compensate in ragione del consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in epoca successiva alla proposizione del ricorso. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
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Nota della Redazione
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