Natura demaniale civica delle terre delle università agrarie sciolte (Cass. civ. Sez. II n. 1834 del 25.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
I terreni appartenuti alle università agrarie regolate dalla legge n. 397 del 1894, sul riordinamento dei domini collettivi nelle province dell’ex Stato pontificio, espressamente destinati ai bisogni della popolazione rurale del luogo, ancorché trasferiti ai Comuni o alle frazioni nel cui territorio sono compresi, conservano, ex art. 25 della legge n. 1766 del 1927, la natura di terreni assoggettati a uso civico. La clausola di prelazione inserita nel titolo di acquisto e le successive concessioni dei fondi da parte del Comune non valgono, di per sé, a escludere il regime demaniale civico. L’allegazione difensiva che si fondi su risultanze già acquisite al giudizio, e già devolute al giudice di secondo grado con l’atto di reclamo, non è nuova ai sensi dell’art. 345, primo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
La vicenda riguarda fondi ubicati in località La Romanina, che erano stati acquistati nel 1921 dalla locale Università Agraria dalla Congregazione di Carità e che, dopo lo scioglimento dell’ente nel 1925, erano stati devoluti al Comune. Alcuni possessori avevano chiesto al Commissario per gli usi civici l’accertamento della natura allodiale dei terreni. Il Commissario accolse le domande; la Corte d’Appello di Roma, Sezione Speciale Usi Civici, respinse il reclamo del Comune.
Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo sia l’erronea declaratoria di inammissibilità per novità di alcune difese, sia la violazione delle norme sui domini collettivi, sia l’omesso esame di fatti decisivi. Le parti intimate sono rimaste tali.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi, per la loro reciproca correlazione, e li ritiene fondati. Quanto al profilo processuale, la consulenza tecnica espletata in primo grado, richiamando le verifiche demaniali del secolo scorso, aveva dato atto dell’iscrizione nel catasto pontificio del 1872 dei territori comunali tra cui i fondi in contestazione. Tale circostanza risultava già dedotta dal Comune nell’atto di reclamo: le difese svolte nella comparsa conclusionale, dunque, non costituiscono domande o eccezioni nuove, ma argomentazioni basate su risultanze già acquisite e ritualmente devolute al giudice di secondo grado.
Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo. Ai sensi dell’art. 1 della legge n. 397 del 1894, le università agrarie sono considerate persone giuridiche, con riconosciuta collocazione pubblicistica, confermata poi dalla normativa di riordino degli usi civici e in particolare dagli artt. 1, 11 e 25 della legge n. 1766 del 1927. L’acquisto dei fondi da parte dell’Università Agraria nel 1921, «per gli scopi di sua istituzione», ne aveva dunque improntato il regime giuridico alla destinazione collettiva.
Il successivo passaggio dei terreni al Comune, conseguente all’estinzione dell’ente nel 1925, non ha mutato tale regime. La Corte richiama l’art. 25 della legge n. 1766 del 1927, secondo cui, in caso di scioglimento dell’università, i terreni sono trasferiti ai Comuni o alle frazioni «con la destinazione cui essi appartengono».
Da qui la cassazione delle statuizioni d’appello. La clausola di prelazione in favore dell’alienante e le concessioni dei fondi a cooperative agricole non sono elementi decisivi per escludere la demanialità civica. La Corte conferma l’indirizzo già espresso in Cass. Sez. II n. 22772 del 2023, in Cass. n. 4004 del 2023 e in Cass. n. 25083 del 2024, in casi analoghi relativi a terreni pervenuti al medesimo Comune. Richiama inoltre la funzione ricognitiva dell’art. 1 della legge n. 168 del 2017, che include tra i «beni collettivi» le terre di originaria proprietà collettiva degli abitanti. Il ricorso è accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma per un nuovo esame del merito.
Nota della Redazione
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