Inammissibili i motivi di ricorso generici su riconvenzione e distanze legali (Cass. civ. Sez. II n. 1835 del 25.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che denunci un error in procedendo è inammissibile se la parte non riporta, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi e i riferimenti che consentano di individuare in termini esatti, e non generici, il vizio dedotto. La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, non quando, nel valutare le prove proposte, attribuisca maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. L’interpretazione di un atto negoziale costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità salvo i limiti del minimo costituzionale e la violazione dei canoni legali di ermeneutica.

Il Fatto

I comproprietari di un immobile convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Rovigo, la proprietaria dell’immobile confinante, lamentando la realizzazione di una sopraelevazione in violazione delle distanze legali di cui agli artt. 873 e ss. c.c. e la presenza di un tubo di scarico da cui fuoriuscivano immissioni di gas eccedenti la normale tollerabilità. La convenuta si costituiva, chiedendo in via riconvenzionale l’arretramento del garage degli attori, asseritamente edificato senza rispetto delle distanze dal confine.

Il Tribunale accertava la violazione delle distanze con riferimento alla sopraelevazione, condannava la convenuta alla riduzione in pristino e a spostare il tubo ad altezza regolamentare, e rigettava le ulteriori domande. Su istanza ex art. 287 c.p.c., correggeva la sentenza inserendo l’accertamento dell’usucapione in capo agli attori del diritto di mantenere il garage a distanza non regolamentare. La Corte d’appello di Venezia respingeva sia l’appello principale sia quello incidentale, confermando la decisione.

La Motivazione della Corte

Investita del ricorso, la Cassazione esamina anzitutto l’eccezione di improcedibilità per omesso deposito della relata di notifica. L’eccezione è infondata: la copia risulta depositata e il ricorso è stato notificato entro i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata, come confermato dai precedenti richiamati (Sez. 6-3 n. 11386 del 2019; Sez. 6-3 n. 17066 del 2013).

Il primo motivo, relativo alla pretesa tardività della riconvenzionale proposta dagli originari attori, è dichiarato inammissibile per genericità. La Corte ribadisce che l’esercizio del potere di esame diretto degli atti, riconosciuto in caso di denuncia di error in procedendo, presuppone l’ammissibilità del motivo: la parte deve riportare gli elementi che consentono di individuare il vizio senza costringere la Corte a generali verifiche. Nella specie la ricorrente non offre alcuna ricostruzione alternativa della scansione processuale risultante dalla sentenza impugnata.

Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente per connessione, sono parimenti inammissibili. Quanto all’art. 115 c.p.c., la Corte chiarisce che la violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a fondamento prove non introdotte dalle parti, mentre è inammissibile la doglianza sul maggior convincimento attribuito ad alcune prove piuttosto che ad altre, attività consentita dall’art. 116 c.p.c. (Sez. Un. n. 20867 del 2020). Quanto all’art. 1326 c.c., si afferma che l’interpretazione dell’atto negoziale è accertamento di fatto incensurabile, salvo i limiti del minimo costituzionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. o la violazione dei canoni di ermeneutica ex artt. 1362 ss. c.c., non richiamati.

La Corte conferma inoltre la plausibilità della lettura data dal giudice di merito alle missive: provenivano da chi non era proprietario e non manifestavano la volontà di accettare la deroga alle distanze. Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con la dichiarazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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