Correzione dell’errore materiale sul cognome dell’antistataria (Cass. civ. Sez. 2 n. 15128 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale contenuto in un provvedimento giurisdizionale, quale l’erronea indicazione del cognome del difensore dichiarato antistatario, può essere corretto su istanza della parte interessata ai sensi degli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. La rettifica non richiede una nuova valutazione del merito della controversia, limitandosi a ripristinare la corrispondenza tra la volontà del giudice e la sua manifestazione esterna. Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, attesa la natura meramente integrativa e non decisoria del relativo giudizio.
Il Fatto
La Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, aveva rigettato con ordinanza il ricorso proposto avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del difensore controricorrente, dichiarato antistatario. Nel dispositivo di tale pronuncia, tuttavia, il cognome dell’avvocatessa risultava digitato in modo errato.
Il difensore antistatario ha pertanto proposto ricorso per correzione dell’errore materiale ai sensi degli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ., chiedendo la rettifica del cognome erroneamente indicato. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva nella presente fase incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato la ritualità del ricorso, essendo stato notificato ai controricorrenti e regolarmente comunicato il decreto di fissazione dell’adunanza camerale.
Nel merito, la Seconda Sezione ha giudicato il ricorso fondato, osservando come l’ordinanza impugnata avesse disposto il pagamento delle spese in favore del difensore antistatario, riportandone però il cognome in modo errato, divergente da quello risultante dall’intestazione della stessa sentenza. Tale discrasia è stata qualificata come un mero errore materiale, non implicante alcuna attività di interpretazione o di rivalutazione del contenuto della decisione.
La Corte ha quindi precisato che l’erronea indicazione del cognome dell’avvocato antistatario è suscettibile di correzione su istanza della parte interessata, rientrando nella fattispecie disciplinata dagli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ.
Quanto alle spese del presente procedimento incidentale, il Collegio ha richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 9438 del 2002 e dalla Sez. 6-2 n. 12184 del 2020, per cui nel giudizio di correzione degli errori materiali non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, non essendo configurabile una soccombenza in un procedimento di natura meramente correttiva.
In accoglimento del ricorso, la Corte ha disposto che l’ordinanza n. 12614/2025 sia corretta nei punti del dispositivo in cui il cognome del difensore risultava erroneamente indicato, e ha mandato alla Cancelleria di annotare la correzione sull’originale del provvedimento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 287 c.p.c. – Casi di correzione
- Art. 391-bis c.p.c. – Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione