Congedo straordinario per dottorato, giudicato interno e limiti del ricorso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1830 del 25.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato interno che si forma su un capo della sentenza di primo grado non si estende ai capi fondati su ragioni peculiari e non riproducibili, cosicché l’accertamento relativo a un determinato periodo di congedo straordinario non vale a fondare la medesima tutela per un periodo diverso, connotato da elementi di fatto differenti. In tema di congedo straordinario per dottorato di ricerca, l’art. 2 della legge n. 476 del 1984 richiede, anche nel testo previgente alla riforma del 2010, una domanda del dipendente pubblico e non attribuisce il beneficio in modo automatico per la sola ammissione al corso. Il difetto di motivazione è deducibile ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. nei soli casi di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile di affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile. La questione di legittimità costituzionale, prospettata per la prima volta in sede di legittimità, è inammissibile ove incompatibile con la denuncia di un vizio di violazione di norme di diritto.
Il Fatto
Al ricorrente, già dipendente dell’Agenzia delle Entrate, venne inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi per essere rimasto assente dal lavoro oltre il termine di durata di due corsi di dottorato per i quali aveva usufruito del congedo straordinario ai sensi dell’art. 2 della legge n. 476 del 1984. La datrice di lavoro dispose anche il recupero degli emolumenti percepiti nei periodi eccedenti la durata triennale dei corsi.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, accolse parzialmente la domanda, annullando il recupero solo con riguardo al primo dottorato e condannando l’Agenzia alla restituzione. La Corte d’Appello di Milano rigettò l’appello principale del lavoratore e dichiarò inammissibile, perché tardivo, l’appello incidentale dell’Agenzia. Il solo lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con diciotto motivi.
La Motivazione della Corte
Sui primi due motivi, esaminati congiuntamente, la Corte esclude che la sentenza di primo grado fosse basata su una lettura dell’art. 2 della legge n. 476 del 1984 conforme a quella propugnata dal ricorrente. Il Tribunale aveva valorizzato, per il solo primo periodo, il rilevante lasso temporale intercorso prima della richiesta di rimborso e l’affidamento contrattuale del lavoratore, elementi che non ricorrono per il secondo dottorato, rispetto al quale la richiesta fu più tempestiva e il congedo era retribuito fin dall’origine. Non può quindi configurarsi alcun giudicato implicito in contrasto con il giudicato esplicito di rigetto della relativa domanda.
Quanto al vizio di omessa pronuncia, la Corte rileva che la sentenza impugnata, decidendo nel merito, ha implicitamente escluso la sussistenza del preteso giudicato e si è dunque pronunciata sul punto. Sul terzo motivo, richiamando Cass. S.U. n. 8053/2014, si afferma che la riformulazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ha ridotto al minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione: non è deducibile il vizio consistente nel non avere il giudice esaminato analiticamente ogni argomento di parte.
Sul quinto motivo, relativo ai termini del procedimento disciplinare, la Corte richiama l’art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo anteriore alle modifiche del 2017, e la nozione di «prima acquisizione della notizia dell’infrazione», intesa come acquisizione dei fatti che connotano l’assenza come illecita, non della mera assenza (Cass. n. 14896/2024; Cass. n. 1164/2024). Le imprecisioni della sentenza d’appello sul dies a quo sono irrilevanti, restando rispettati entrambi i termini perentori.
Sui motivi dal sesto al diciottesimo la Corte dichiara l’inammissibilità, per la confusione tra terzietà dell’U.P.D. e imparzialità del giudice, per la costante prospettazione di un’omessa pronuncia riferita a argomenti e non a domande, per la questione di legittimità costituzionale incompatibile con il vizio denunciato e, quanto all’art. 55-bis e all’organizzazione interna, per la conformità del collegio alle norme di legge. Il controricorso dell’Agenzia, depositato tardivamente, è dichiarato improcedibile. Il ricorso è rigettato, con raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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