Terzietà del responsabile dell’Ufficio disciplinare e divieto di coincidenza col dirigente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4046 del 14.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego, il responsabile della struttura nella quale opera il dipendente e il soggetto competente a irrogare la sanzione devono essere distinti, ai sensi dell’art. 55-bis d.lgs. n. 165 del 2001 nel testo ratione temporis vigente, al fine di garantire che tutte le fasi del procedimento, per le sanzioni di maggiore gravità, siano condotte da un soggetto terzo, in condizioni di serenità e imparzialità di giudizio. Il principio di terzietà ha carattere imperativo e impone una distinzione effettiva, non meramente organizzativa o astratta: è irrilevante che l’atto organizzativo interno preveda una separazione formale tra Ufficio per i procedimenti disciplinari e struttura di appartenenza, se in concreto le due figure coincidono nella stessa persona. La garanzia non può essere vanificata da carenze o difetti del regolamento interno dell’ente, né dal richiamo a norme sul procedimento amministrativo, estranee alla specialità della materia.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Ancona, riformando la decisione del Tribunale della stessa città, ha annullato il licenziamento disciplinare irrogato da un ente locale nei confronti di una propria dipendente. Il giudice di appello ha rilevato che, alla luce del contesto fattuale emerso dall’istruttoria, nell’ambito dell’amministrazione non vi era stata alcuna distinzione tra il responsabile della struttura, che aveva avviato il procedimento disciplinare, e l’Ufficio per i procedimenti disciplinari, con conseguente violazione dell’art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001.
L’ente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, incentrati sulla violazione della disciplina del procedimento disciplinare nel pubblico impiego e sull’omesso esame di un fatto decisivo. La lavoratrice ha resistito con controricorso, chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, respingendoli nel loro insieme. Ha richiamato il principio, ormai ius receptum, secondo cui il responsabile della struttura e il soggetto competente a irrogare la sanzione, individuato da ciascuna amministrazione secondo il proprio ordinamento, devono restare distinti. La finalità è assicurare che, per le sanzioni di maggiore gravità, l’intero procedimento sia condotto da un soggetto terzo, con sufficiente distacco dalla struttura lavorativa di appartenenza del dipendente. La Corte ha confermato il carattere imperativo di tale principio, richiamando le proprie precedenti pronunce sul punto.
La necessità della distinzione viene meno solo in presenza di una duplice condizione: che l’infrazione rilevata sia tra quelle di minore gravità e che il responsabile della struttura rivesta la qualifica di dirigente. Nel caso di specie tale condizione non ricorre, trattandosi di sanzione di maggiore rilievo. La Corte ha osservato che l’incidenza significativa delle sanzioni disciplinari maggiori sul rapporto di lavoro giustifica il riconoscimento dell’imperatività del principio di terzietà, quale espressione di valori giuridici fondamentali.
Quanto al richiamo all’art. 21-octies legge n. 241 del 1990, la Corte lo ha ritenuto fuori gioco, per la specialità e la diversità della materia, non concernente l’esercizio discrezionale di potestà amministrative. Ha poi rilevato che la Corte territoriale ha accertato in fatto che il dirigente sovraordinato alla dipendente aveva svolto anche l’attività istruttoria diretta a verificare la falsità delle certificazioni mediche prodotte a giustificazione delle assenze, e che, in base al regolamento dell’ente, lo stesso dirigente impersonava l’Ufficio per i procedimenti disciplinari, monocratico, con altri soggetti in mere funzioni di supporto.
La conseguente affermazione circa la coincidenza tra le due figure non è dunque tautologica, ma conseguenza necessitata del fatto che nell’ente non vi era distinzione. La Corte ha precisato che non conta il dato formale, ma l’immedesimarsi in concreto delle due figure nella stessa persona, restando irrilevante la previsione astratta di una distinzione organizzativa. Né rileva che il regolamento non prevedesse criteri di sostituzione del titolare in caso di incompatibilità, assenze o impedimenti, poiché la norma di legge sulla terzietà prevale, imponendo le opportune misure.
Analogamente irrilevante è la circostanza che l’ente disponesse di un unico dirigente. La Corte ha richiamato la possibilità di sopperire con soluzioni alternative, quali convenzioni con altri enti locali, ma ha ribadito che le garanzie del dipendente, di fronte a procedimenti destinati a incidere sul rapporto di lavoro, non possono essere vanificate. Ne è seguita la reiezione del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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