Terzo condono edilizio in Sicilia: vincolo relativo ostativo alla sanatoria (TAR Sicilia n. 2380 del 18.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In Sicilia, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, legge reg. Sic. n. 19/2021, riacquista piena vigenza l’art. 24 legge reg. Sic. n. 15/2004, che richiama integralmente l’art. 32 d.l. n. 269/2003. Ne deriva che, nel terzo condono edilizio, l’anteriorità del vincolo paesaggistico rispetto all’esecuzione dell’opera è ostativa alla sanatoria indipendentemente dal carattere assoluto o relativo del vincolo. Il parere dell’autorità di tutela è vincolato e la preclusione è assoluta, senza che rilevino la modestia dell’abuso, la destinazione ad abitazione principale o l’affidamento maturato per il tempo trascorso. Il difetto delle garanzie partecipative resta dequotato ex art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, non applicandosi ai provvedimenti vincolati il terzo periodo della norma.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato nel 2004 istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003 per un piccolo vano cucina realizzato al piano primo di un’abitazione in un immobile sito nel Comune di Lipari. L’Ufficio tecnico comunale aveva istruito favorevolmente la pratica.

A distanza di quasi vent’anni, con nota del 15 febbraio 2023, la Soprintendenza ha espresso parere contrario al mantenimento delle opere e ha ordinato la rimessione in pristino. Il Comune, con nota del 6 novembre 2023, ha poi rigettato l’istanza di condono alla luce di quel parere. Il ricorrente ha impugnato entrambi i provvedimenti, unitamente alla circolare regionale n. 2 del 30 dicembre 2022, deducendo la formazione del silenzio assenso, la violazione del preavviso di rigetto e l’errata applicazione della disciplina del terzo condono.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude anzitutto che sull’istanza si sia formato un provvedimento tacito di assenso. L’art. 32, comma 1, legge n. 47/1985, richiamato dall’art. 32, comma 27, d.l. n. 269/2003, configura il silenzio-inadempimento, non il silenzio assenso. La giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che il silenzio assenso non si integri, in materia di condono, ove l’opera sia in contrasto con vincoli di inedificabilità.

Quanto all’art. 46 legge reg. Sic. n. 17/2004, la norma si riferiva alle sole “autorizzazioni ad eseguire opere” e non al nulla osta paesaggistico postumo richiesto per la regolarizzazione di abusi già realizzati. La disposizione, di carattere speciale, non è suscettibile di interpretazione analogica. Nemmeno l’art. 29 legge reg. Sic. n. 7/2019 riammette il silenzio assenso in materia paesaggistica, poiché l’art. 20 legge n. 241/1990 esclude espressamente tale istituto dai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico e trova immediata applicazione in ambito regionale.

Passando al merito del condono, il Tribunale ricostruisce l’evoluzione normativa. L’art. 33 legge n. 47/1985 considerava ostativa la sola inedificabilità assoluta imposta prima dell’esecuzione delle opere. L’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 ha invece irrigidito la disciplina, attribuendo carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino inedificabilità assoluta, come confermato dalla mancata riproduzione della locuzione “qualora questi comportino inedificabilità”.

La novella regionale del 2021 aveva ridimensionato tale portata, ammettendo il condono per le opere realizzate in aree soggette a vincoli relativi. Il contrasto è stato ricomposto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 252/2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 1, legge reg. Sic. n. 19/2021 per violazione delle norme di grande riforma economico-sociale. Di conseguenza riacquista piena operatività l’art. 24 legge reg. Sic. n. 15/2004, con integrale applicazione della disciplina statale. La circolare regionale n. 2/2022 si limita a ribadire tale assetto.

Nel caso concreto, le opere sono state realizzate nel 2003, quando sull’area insisteva già il vincolo paesaggistico del D.P.R.S. n. 5098/S/G del 7 settembre 1966, che ha dichiarato di notevole interesse pubblico l’intero territorio comunale di Lipari. Tale vincolo, confermato e integrato dal D.A. 23 febbraio 2001, è ostativo alla regolarizzazione indipendentemente dal suo carattere relativo. Inoltre, il vano cucina rientra nella tipologia n. 1 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, esclusa dal perimetro del terzo condono. Il parere della Soprintendenza è quindi vincolato e la preclusione assoluta, senza necessità di ulteriore valutazione sull’impatto concreto.

Da ultimo, la natura vincolata del provvedimento consente di dequotare il vizio relativo alla violazione del preavviso di rigetto. Ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, legge n. 241/1990, non è annullabile il provvedimento vincolato il cui contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Il terzo periodo della norma, che richiama il secondo, opera solo per i provvedimenti discrezionali. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto rigettati, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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