Obbligo di motivazione rafforzata sul diniego di sanatoria dopo nulla osta (TAR Sicilia n. 2377 del 18.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego espresso su un’istanza di accertamento di conformità ex art. 13 legge n. 47/1985 è illegittimo quando la motivazione sia costruita sulla disciplina del condono edilizio, che attiene a una diversa ipotesi. Il condono concerne il perdono per un intervento realizzato in contrasto con le prescrizioni urbanistiche (violazione sostanziale); l’accertamento di conformità attiene invece alla verifica ex post della conformità dell’opera agli strumenti urbanistici (violazione formale). La natura vincolata del diniego di sanatoria esclude i motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990, ma non consente di omettere le garanzie partecipative in situazioni peculiari e giuridicamente complesse. Il nulla osta alla concessione in sanatoria già rilasciato impone poi una motivazione rafforzata, che dia conto degli elementi concreti posti a base del ripensamento.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto al Comune il rilascio del condono edilizio ex legge n. 326/2003 per l’ampliamento abusivo di un fabbricato mediante parziale chiusura di una veranda. Con separata istanza ha chiesto la sanatoria ex art. 13 legge n. 47/1985 per una struttura interrata da adibire a locale tecnologico al servizio della piscina. Per entrambe le pratiche il Comune ha richiesto alla Soprintendenza i pareri di competenza.

Nel 2019 l’Assessorato ha quantificato l’indennità pecuniaria per l’accertamento di compatibilità paesaggistica e, nel febbraio 2020, la Soprintendenza ha espresso parere favorevole all’ampliamento, rilasciando il nulla osta alla sanatoria. Con la nota del 24 febbraio 2023 n. 0003404 la Soprintendenza ha poi reso parere contrario per entrambi gli abusi, richiamando la circolare regionale n. 02 del 30 dicembre 2022. Il ricorrente ha impugnato la nota e, in via subordinata, la circolare, chiedendone la disapplicazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi specificati. Determinante è l’assorbimento delle censure restanti, concentrandosi su due profili.

Il primo riguarda il difetto di motivazione relativo all’istanza ex art. 13 legge n. 47/1985. La Soprintendenza ha rigettato quella domanda applicando la disciplina del terzo condono edilizio. Il giudice rileva la confusione tra istituti: il condono opera sul piano sostanziale, l’accertamento di conformità su quello formale. Il provvedimento è quindi illegittimo in parte qua.

Il secondo profilo muove dal precedente parere favorevole del 28 febbraio 2020 prot. n. 0003772, con cui la Soprintendenza aveva dichiarato la compatibilità dell’ampliamento e rilasciato il nulla osta alla concessione in sanatoria. È vero che non risulta il successivo provvedimento concessorio comunale e che il parere della Soprintendenza è atto endoprocedimentale, destinato a concludersi con il provvedimento del Comune, unica autorità procedente. Nondimeno il carattere vincolato del diniego non giustifica l’omissione delle garanzie partecipative in situazioni peculiari e giuridicamente complesse, quale quella in esame.

Proprio in ragione del pregresso nulla osta, la motivazione del rigetto non poteva ricorrere a formule stereotipate, valide per l’esame “per la prima volta” della fattispecie. Doveva indicare gli elementi concreti e obiettivi posti a base del ripensamento, così da rendere comprensibile il mutamento di valutazione.

La sentenza annulla la nota impugnata, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, e compensa integralmente le spese, salvo l’obbligo di refusione del contributo unificato a carico dell’Assessorato, in quanto sottratto alla potestà del giudice.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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