Pay back dispositivi medici: atti regionali al giudice ordinario (TAR Lazio n. 3399 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti con cui le regioni approvano l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al pay back per gli anni 2015-2018 e quantificano gli importi dovuti da ciascuna non costituiscono espressione di un potere autoritativo. Essi si risolvono in un accertamento tecnico dei presupposti di natura economico-aziendale-contabile sul quantum debeatur, interamente vincolato nei presupposti, nel contenuto e nelle modalità procedurali. La posizione della società fornitrice è di diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non intermediata dal potere amministrativo. Difetta pertanto la giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la controversia al giudice ordinario. Gli atti statali presupposti, che fissano il tetto di spesa, ne certificano il superamento e dettano le linee guida, sono invece legittimi, non essendo configurabile alcuna lesione dell’affidamento in capo alle imprese del settore.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici al servizio sanitario nazionale, ha impugnato la determinazione di una regione e, come atti presupposti, il decreto ministeriale che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, il decreto recante le linee guida attuative, l’accordo in Conferenza permanente sui tetti regionali e la circolare ministeriale. Con successivi motivi aggiunti ha gravato i provvedimenti di altre regioni che approvano gli elenchi delle aziende soggette al ripiano e quantificano le quote dovute.
La ricorrente ha dedotto vizi propri degli atti impugnati e vizi derivati da asserita illegittimità costituzionale della disciplina del pay back, oltre alla violazione dei principi eurounitari. In via istruttoria ha chiesto di accertare che il proprio portafoglio non annovera dispositivi medici, ma solo farmaci, e da ciò l’erronea inclusione tra i destinatari delle richieste di ripiano. Ha inoltre prospettato, con memoria non notificata, una questione di legittimità costituzionale concernente la disposizione che subordina l’estinzione dell’obbligazione alla rinuncia al contenzioso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo del pay back e richiama la Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto il meccanismo ragionevole e proporzionato. Il contributo richiesto alle imprese integra un contributo di solidarietà giustificato dalla razionalizzazione della spesa sanitaria, con esclusione della violazione degli artt. 23 e 41 Cost. e dei principi di irretroattività e affidamento. La misura del tetto nazionale, pari al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario standard, era nota alle imprese fin dal 2015.
Su tali basi il ricorso introduttivo è respinto quanto agli atti statali. La società avrebbe dovuto assumere la misura del tetto nazionale quale parametro di riferimento, essendo il tetto regionale fissato nella stessa percentuale. Non è configurabile alcuna lesione dell’affidamento nel mantenimento del prezzo di vendita, poiché l’obbligo di ripiano era noto nei suoi tratti essenziali sin dal 2015. Il pay back resta estraneo alle procedure di gara: opera sul fatturato complessivo e non rimodula i contratti, senza incidere sull’entità della fornitura né sul prezzo finale.
Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale rileva che l’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78 del 2015 attribuisce alle regioni il solo compito di verificare la documentazione contabile, definire l’elenco delle aziende soggette al ripiano, imporre il pagamento della quota e iscrivere in bilancio il credito. Si tratta di attività meramente ricognitiva e riepilogativa, priva di margine discrezionale, con la conseguenza che la controversia non investe l’esercizio di un potere autoritativo.
Trova applicazione il criterio del petitum sostanziale e la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 28429 del 2022, n. 8188 del 2022 e n. 10089 del 2020: appartiene al giudice ordinario la controversia in cui la pubblica amministrazione eserciti un’attività vincolata. I provvedimenti regionali sono pertanto inammissibili per difetto di giurisdizione, con indicazione del giudice ordinario e assegnazione dei termini dell’art. 11 c.p.a. per la riproposizione.
La dedotta peculiarità della vicenda, legata alla commercializzazione dei soli farmaci, potrà essere fatta valere davanti al giudice ordinario, con irrilevanza dell’istanza istruttoria. Quanto alla questione di costituzionalità, difetta il requisito della rilevanza, non avendo la ricorrente provato di essersi avvalsa della possibilità di pagamento ridotto. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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