Terzo pignorato litisconsorte necessario in ogni opposizione esecutiva (Cass. civ. Sez. III n. 3745 del 09.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di opposizione esecutiva relativi a una espropriazione presso terzi, ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ., il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario, senza distinzione di sorta quanto al tipo di opposizione esperita. La sua mancata evocazione in giudizio determina la nullità dell’intero processo, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado. In sede di legittimità ne consegue l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse e il rinvio della causa al giudice di prime cure, ai sensi dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ.

Il Fatto

L’amministratore di un condominio pignora i crediti retributivi vantati da una condomina nei confronti del proprio datore di lavoro. Il giudice dell’esecuzione assegna i crediti pignorati nei limiti del quinto.

La debitrice impugna l’ordinanza di assegnazione con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. Il Tribunale di Livorno dichiara l’opposizione inammissibile. La debitrice ricorre per cassazione con un unico motivo; il condominio intimato non svolge attività difensiva. Il terzo pignorato non è evocato né nel giudizio di merito né in sede di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta una questione pregiudiziale rispetto all’esame del motivo di ricorso: il difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito. Il processo esecutivo era diretto all’espropriazione di crediti presso terzi e l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. non ha visto la partecipazione del terzo pignorato.

La Corte richiama il principio di diritto affermato con valore nomofilattico dalla Sez. III n. 13533 del 18.05.2021, reso nell’ambito del cd. “progetto esecuzioni”: nei giudizi di opposizione esecutiva relativi a espropriazione presso terzi il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario. La pronuncia ha superato ogni precedente incertezza, chiarendo che il terzo deve essere evocato sempre, senza distinzioni, per ragioni di sistema, di semplicità e di coerenza.

A tale indirizzo la Corte dichiara di voler dare piena continuità, richiamando le conformi Sez. III n. 26114 del 27.09.2021, Sez. VI-3 n. 37929 del 02.12.2021, Sez. III n. 39973 del 14.12.2021, Sez. III n. 9000 del 21.03.2022 e, con riguardo alla riscossione coattiva a mezzo ruolo, Sez. III n. 16236 del 19.05.2022.

Ne consegue che il giudizio di merito si è svolto senza la partecipazione di tutti i legittimati passivi necessari. La nullità che ne deriva è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado e impone l’annullamento della pronuncia emessa, con rimessione della causa al giudice di prime cure. Sul punto la Corte richiama Sez. I n. 18127 del 26.07.2013: quando è violata la disciplina del litisconsorzio necessario, non rilevata dal giudice di primo grado né da quello di appello, resta viziato l’intero processo e si impone in cassazione l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce, con rinvio al primo giudice ex art. 383, comma 3, cod. proc. civ.

La sentenza impugnata è dunque cassata, con rinvio al Tribunale di Livorno, quale giudice di primo e unico grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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